Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. è stato condannato nei due gradi di merito per il delitto di lesioni volontarie guarito in giorni cinque in danno di D.F., che aveva colpito con un pugno al volto.

Con il ricorso per cassazione il M. deduceva la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in particolare perchè la corte di merito non aveva valutato correttamente le dichiarazioni della parte lesa D., mostratosi incerto su chi gli avesse sferrato il pugno al volto, e del maresciallo D’..

Il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi è decorso il 15 aprile 2009, essendosi il fatto verificato il 15 ottobre 2001, e, quindi, in un momento successivo alla pronuncia di secondo grado che è del giorno 18 luglio 2008.

Ne consegue che, essendo il ricorso inammissibile, la prescrizione non rileva secondo il consolidato orientamento della suprema corte sul punto.

In effetti i motivi di impugnazione sono di merito perchè forniscono una ricostruzione diversa del fatto; inoltre il ricorrente cerca di dimostrare una incongruenza della motivazione rispetto al materiale probatorio raccolto citando alcuni brani delle deposizioni raccolte.

Ciò non è consentito fare sia perchè la corte di legittimità non può valutare la illogicità della motivazione in relazione al materiale probatorio, dovendo la manifesta illogicità della motivazione emergere dal testo del provvedimento impugnato, sia perchè la prova deve essere valutata nel suo complesso, non potendo essere prese in considerazione singole parti delle deposizioni.

Ciò a prescindere dal fatto che la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono di competenza dei giudici di merito, mentre alla corte di cassazione compete esclusivamente di verificare se la motivazione esibita dia giudici di merito sia immune da manifeste illogicità.

Ebbene la motivazione del provvedimento impugnato è tale da superare il vaglio di legittimità.

Senza ripercorrere tutte la motivazione censurata sarà sufficiente rilevare che la corte di merito, pur dando atto che la parte lesa si voltò improvvisamente e ricevette un pugno sul volto, senza potere vedere bene chi lo avesse sferrato, ha chiarito che il M. si trovava alle spalle del D. e che, pertanto, quando questi si voltò lo colpì proditoriamente.

A siffatta conclusione la corte è pervenuta anche perchè, come riferito dal D., l’ E., presente ai fatti perchè stava minacciando la parte lesa, immediatamente pronunciò parole di apprezzamento per l’iniziativa, che, pertanto logicamente non poteva che essere stata assunta dal M..

La corte ha poi anche chiarito che siffatta logica ricostruzione non risultava smentita dalla deposizione del maresciallo Al., il quale ha solo detto che a distanza di tempo dal fatto non era in grado di ricordare con precisione chi avesse sferrato il pugno al D..

In effetti il ricorrente non ha nemmeno contestato la deduzione logica della corte di merito, ma ha suggerito alla corte di legittimità una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.

Ciò comporta la inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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