T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 23 maggio 2002, notificato il successivo 24 e depositato il 21 giugno 2002 la Soc. C. S.r.l. espone: (a) di esser proprietaria del terreno sito in Latina distinto al NCT foglio 178, mappali 109 e 110 ricadenti all’interno del PPE – F1; (b) di aver presentato opposizione in sede di adozione di detto strumento urbanistico; (c) di aver ricevuto in data 27 marzo 2002, quale proprietaria di detti terreni, la notifica della delibera consiliare n. 62/2001 del 05/05/2001, con la quale è stato approvato il PPE – F1. Ciò premesso impugnata tale delibera deducendo: eccesso di potere per violazione di legge e di norme regolamentari – difetto dei presupposti.

2 Con atto depositato in data 18 luglio 2002 si è costituito il comune di Latina, che ha poi versato documentazione integrativa (17 giugno 2011) e memoria conclusiva (27 giugno 2011).

3 La ricorrente, dopo aver manifestato il persistente interesse alla definizione del ricorso (atto depositato il 29 settembre 2009), ha replicato con memoria prodotta in data 5 luglio 2011.

4 Alla pubblica udienza del 28 luglio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Occorre in via preliminare scrutinare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dal resistente con la memoria depositata il 27 giugno 2011. L’eccezione va disattesa. Ed, infatti, come condivisibilmente replicato, la ricorrente agisce a tutela del proprio diritto ad oggetto particelle alle quali è stata assegnata una "destinazione pubblica" (cfr osservazioni depositate il 26 settembre 1997) nonché interessate per effetto del richiamo, rinvenibile nella delibera impugnata, all’articolo 16 della legge 1150/1942, dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla contestuale fissazione dei relativi termini per le espropriazioni.

2 Ciò posto, per ragioni di ordine logico occorre procedere all’esame del secondo motivo.

3 La ricorrente argomenta il contrasto della delibera con il piano straordinario per l’assetto idrogeologico, approvato dall’autorità di bacino della regione il 2 novembre 1999 che "… prevede nella "Tavola 29 Sud", l’individuazione di un’area di vincolo classificato "P4", ossia il livello massimo di pericolosità, interessante una superficie di circa mq. 60.000 ricadente sui lotti indicati nelle tavole del PPE F/1 come edificabili.". Il che implicherebbe la violazione delle corrispondenti norme di tutela poste come misure di salvaguardia preclusive dell’edificabilità nelle zone interessate dal citato vincolo "P4". A dire della ricorrente la situazione non sarebbe poi mutata con l’approvazione, in data 10 e 18 luglio 2001 del progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico. Il comune ha opposto (memoria del 27 giugno 2011) che, anche in forza di recenti deliberazioni del comitato istituzionale delle autorità di bacino regionali, nel caso, non sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, essendo "… contemplata la possibilità di interventi di edificazione ma solo previa acquisizione di Parere.".

4 E" necessario, ai fini della definizione della censura, ricostruire gli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

4.1 Il comune di Latina ha adottato il PPE – F1 con delibera consiliare n. 93 del 9 luglio 1997.

4.2 Con nota prot. n. 567 – bis del 20 giugno 1999 – acquisita dal comune il successivo 29 – la regione ha partecipato che "il Comitato Istituzionale dei Bacini Regionali del Lazio ha approvato nella seduta del 2.11.1999, il Piano Straordinario ai sensi dell’articolo 1 bis del D.L. 180/98, convertito con Legge 267/98 e modificato con L. 226/99." Le norme di attuazione del piano straordinario per l’assetto idrogeologico – articoli 8 e 9 – fissano il contenuto e la rilevanza delle misure di salvaguardia le quali: (a) costituiscono "… vincoli temporanei… che rimangono in vigore fino all’approvazione del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico." da attuare e/o osservare, pena l’applicazione dell’articolo 13, comma 3, della L.R. 39/1996; (b) nelle aree "P4", impediscono interventi specifici, vietano ogni forma di edificazione "… all’interno di una fascia di 150 metri dalle sponde…", impongono in dette aree un esame congiunto, tra comune ed autorità idraulica competente, delle opere già autorizzate e/o concesse, ammettono solo determinati tipi di interventi.

4.3 Con atto di giunta n. 251 del 12 aprile 2001, il comune, nel prendere atto che per effetto della predetta delibera del 2 novembre 1999, erano divenute efficaci – ex articolo 13 della L.R. 39/1996 con decorrenza dalla pubblicazione sul BURL e fino all’approvazione di piani di bacino regionale – le norme di salvaguardia, richiedeva al comitato istituzionale la modifica delle tavole allegate in relazione alle zone e/o località espressamente citate.

4.4 Con nota del prot. n. 497/7F del 2 agosto 2001 (pervenuta al comune il 22 agosto 2001) quindi la competente autorità regionale ha partecipato l’approvazione, da parte del comitato tecnico, del progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico.

5 Va ora fissata la rilevanza della delibera 11/1999 in data 2 novembre 1999 del comitato istituzionale, acquisita dal comune allorquando il PPE era stato adottato; va anche evidenziato che il piano straordinario per l’assetto idrogeologico richiama l’articolo 1, comma 1 – bis del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dalla decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 267.

6 L’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha previsto: (a) l’approvazione del piano di bacino le cui disposizioni, "… hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino." (comma 5); (b) che le regioni devono adottare "… disposizioni concernenti l’attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.", che "… gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico." quindi che, "Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell’approvazione del piano di bacino, all’adeguamento provvedono d’ufficio le regioni." (comma 6); (c) che "In attesa dell’approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia…. (che) sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni." (comma 6 – bis); (d) che "I piani di bacino… possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali…" (comma 6 – ter).

6.1 Per l’articolo 1 comma 1 – bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, fondante la delibera 11/1999, "Entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali…. I piani straordinari contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6 – bis dell’articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17…. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all’articolo 17, comma 6 – ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all’approvazione di detti piani.".

6.2 Per l’articolo 14, comma 1, della L.R. 7 ottobre 1996, n. 39 infine, "Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 183 del 1989, il Piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano dei bacini regionali.".

7 L’articolo 1, comma 1 – bis pertanto, individua un particolare ambito del cd. "piano straordinario" destinato alla "individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato", la tutela delle quali è correlata all’adozione delle "misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6 – bis dell’articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17.", misure che "… sono immediatamente vincolanti". Tali indicazioni si rinvengono poi nella citata delibera 11/1999, dalla quale emerge che: (a) "Il Piano straordinario… anticipa le scelte del piano di bacino e/o del piano stralcio…" (articolo 1); (b) "Il PSAI opera nei confronti delle amministrazioni, degli enti pubblici e dei privati." (articolo 2); (c) sono state fissate misure di salvaguardia "… che rimangono in vigore fino alla approvazione del piano stralcio…", "… immediatamente vincolanti dalla data di approvazione…" le quali, come già anticipato, nelle aree "P4" vietano forme di "nuova edificazione" al di là degli interventi espressamente "consentiti" (articoli 8 e 9).

8 Ciò posto può trarsi una prima conclusione e cioè che, avendo riferimento al citato articolo 1, comma 1 – bis, nonché al comma 6 – bis dell’articolo 17 della legge n. 183 del 1989, nella fattispecie sono state introdotte misure di salvaguardia comunque rilevanti. Ed, infatti, pur se nel caso deve escludersi la necessità di un adeguamento dei piani e/o programmi – da intendersi come strumenti compiuti ed efficaci – in quanto, come detto, la delibera del comitato istituzionale è intervenuta dopo l’adozione del PPE, non può dubitarsi del fatto che il relativo vincolo operi nelle successive fasi, nel caso l’approvazione dello strumento esecutivo, deponendo in tal senso: (a) la considerazione per la quale la tesi contraria vanificherebbe la finalità sottesa al piano stralcio comunque connotato in termini di "piano territoriale" e, nel caso, quelle sottese alle misure di cui agli articoli 8 e 9 che non abilitano ad interventi diversi da quelli specificamente elencati; (b) la possibilità, della quale lo stesso resistente ha fruito, di proporre modifiche dei perimetri di incidenza delle relative misure con ogni conseguente ricaduta nella fase di approvazione.

8.2 A siffatta conclusione conduce anche l’indubbia assimilazione del piano adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1 – bis al piano di bacino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 183 del 1989, del quale il primo, condivide l’obiettivo primario di coordinamento di tutti gli strumenti di pianificazione, che investono il governo del territorio e delle risorse, in vista della organica tutela del suolo, finalità questa che assegna a detto strumento una sicura posizione sovraordinata rispetto a gli ulteriori strumenti di pianificazione e/o programmazione, anche in itinere, suscettivi di incidere sugli obiettivi connessi al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

9 In definitiva dalle su riferite indicazioni deriva la fondatezza del motivo in esame con il quale la ricorrente ha denunziato il contrasto tra i contenuti della delibera del comitato istituzionale ed il PPE – F/1, potendosi opporre alla tesi rassegnata dal resistente in sede di memoria conclusiva che: (a) l’articolo 9 delle misure di salvaguardia non solo vieta ogni forma di edificazione – al di là di quella espressamente ammessa – ma prevede anche per gli interventi concessionari e/o autorizzati un "… esame congiunto del Comune interessato e dell’autorità idraulica competente, in accordo con l’Autorità.", il che esclude la condivisibilità della esistenza di un vincolo superabile per effetto dell’autorizzazione da richiedere rispetto al singolo intervento, ammessa solo in tale ultima ipotesi; (b) la stessa tesi è comunque rapportata a strumenti successivi (articolo 9 punto b ed articolo 27 delle N.T.A P.A.I., di cui alla deliberazione n. 5/2005, confermati dalla deliberazione n. 1 del 13.07.09 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – cfr pagina 4 della memoria del comune depositata il 27 giugno 2011) rispetto a quelli qui rilevanti.

10 Il ricorso va quindi accolto con assorbimento di ogni altra censura. Le spesse seguono, come per legge, la soccombenza secondo l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla nei limiti dell’interesse dalla ricorrente, l’impugnata delibera consiliare.

Condanna il comune di Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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