Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1595 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 17 maggio 2004, condannava l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza (già USL n. (OMISSIS) di Rossano) al pagamento dell’impresa C.E., già affidatario di appalto per la costruzione di alcuni lotti del nuovo Ospedale regionale, della somma di Euro 140.707,80 per lavori eseguiti, oltre interessi legali.

L’appello dell’Azienda sanitaria, avanzato con atto notificato il 27 settembre 2004 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Catanzaro, la quale con sentenza del 5 febbraio 2008 ha osservato che ancor prima della notifica della decisione di primo grado in data 13 luglio 2004, l’ente aveva ricevuto altra notifica in data 24 giugno 2004, dalla quale doveva dunque decorrere il termine breve per impugnare di cui all’art. 326 cod. proc. civ., perciò inutilmente decorso.

Per la cassazione della sentenza l’Azienda sanitaria ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste il C. con controricorso, con il quale ha formulato altresì ricorso incidentale per due motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’Azienda sanitaria Provinciale, deducendo omessa ed insufficiente motivazione su fatti decisivi, censura la sentenza impugnata per avere esaminato soltanto l’originale della relata di notifica apposta in data 24 giugno 2004 sulla sentenza del Tribunale senza considerare che la copia di questa consegnata al destinatario, come si era eccepito nel verbale di udienza del 18 marzo 2005, risultava indirizzata all’avv. Maurizio Minnicelli, soggetto diverso del proprio difensore e domiciliatario; per cui la sola notifica della decisione validamente effettuata era quella successiva in data 13 luglio 2004, dalla quale doveva essere calcolato il termine breve per la proposizione dell’appello.

Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ., si duole che la Corte di appello in tale situazione non abbia dato prevalenza alla copia notificata, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, arrestandosi all’esame della relata dell’originale del documento notificato e facendo gravare su esso ente l’onere di proporre querela di falso per la mancata corrispondenza tra le due relate: senza considerare che il destinatario doveva limitarsi a produrre quella allo stesso consegnata, dalla quale soltanto era ricavabile la ritualità della notifica.

Il ricorso è anzitutto ammissibile, in quanto: a) la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di richiami al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 26504/2009;

10539/2007); b) il giudizio di merito si è svolto nei confronti della ASL n. (OMISSIS) di Rossano in quanto il D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 4, ha disposto la soppressione delle U.S.L. e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3); ed ha demandato alle regioni, nell’ambito delle proprie competenze, la regolamentazione delle modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali (comma 5). La loro struttura e la relativa denominazione è stata ulteriormente modificata nella Regione Calabria con l’istituzione delle Aziende sanitarie provinciali (L.R. n. 9 del 2007), che hanno assunto ed accorpato le funzioni già di pertinenza delle ASL e sono subentrate a queste ultime nei giudizi in cui le stesse erano parti: salva restando la questione dell’imputabilità alle stesse (e prima di esse alle ASL) della titolarità delle obbligazioni gravanti sui disciolti enti ospedalieri che appartiene al merito della controversia (leggi 229/1999;254/2000 e succ.); c) infine, il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ., rilevante per la decisione della controversia è contenuto a conclusione del secondo motivo, con cui l’Azienda sanitaria chiede proprio l’affermazione del principio di cui si dirà avanti comprovante la tempestività dell’appello proposto nei 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado regolarmente compiuta il 13 luglio 2004 e non anche il 24 giugno precedente a procuratore diverso da quello proprio. La relativa censura è, poi, fondata anche nel merito: avendo la ASL (OMISSIS) prodotto nel giudizio di appello sentenza di primo grado notificata dalla controparte in data 13 luglio 2004 al proprio procuratore avv. Amerigo Minnicelli; dalla quale è iniziato dunque a decorrere il termine breve (30 giorni) di cui all’art. 326 cod. proc. civ., per la proposizione dell’appello.

Tale termine è stato dapprima sospeso per il periodo feriale 1 agosto-15 settembre dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, e poi definitivamente interrotto dalla notifica dell’atto di impugnazione, avvenuta come ha riconosciuto lo stesso C. in data 27 settembre 2004 (pag. 6 sent.), ultimo giorno utile in cui poteva essere eseguita.

Vero è che il C. ha prodotto altra notificazione della medesima sentenza contenente sull’originale attestazione da parte dell’Ufficiale giudiziario che la stessa è stata eseguita in data 24 giugno 2004 allo stesso avv. Amerigo Minnicelli, quale procuratore domiciliatario dell’ASL (OMISSIS); ma l’Azienda sanitaria ha prodotto, a sua volta, la copia notificata che risulta indirizzata ad altro legale, l’avv. Maurizio Minnicelli, estraneo alla presente controversia e persona diversa dal legale costituito per l’Azienda nel giudizio di primo grado (perciò a nulla rilevando il rapporto di parentela tra i due legali e la circostanza che gli stessi si avvalessero del medesimo studio legale).

Il deposito di tale copia,non contestato dal C., ha esonerato l’Azienda, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da ogni altro obbligo processuale, tanto più dall’onere di provare l’esattezza di quel dato riportato nell’attestazione dell’ufficiale giudiziario. E per converso gravava sulla parte avversa che aveva eccepito la decadenza dell’impugnazione, l’onere della denuncia formale di falsità del dato mediante querela, e solo attraverso tale strumento, in quanto trattasi di risolvere un contrasto tra due atti pubblici, forniti in quanto tali di fede privilegiata quanto alla persona del destinatario della notifica dell’atto (cfr., Cass. 25813/2010; 28230/2005; 3767/2004).

Pertanto, siccome siffatta prova non era stata fornita, la Corte di appello doveva applicare al riguardo i principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali: 1) Ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario; 2) con riguardo al destinatario dell’atto, ove in detta copia manchino o siano diversi gli elementi della relazione essenziali a norma dell’art. 148 cod. proc. civ., si verifica la nullità della notificazione, ancorchè sull’originale dell’atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, e/o indichi correttamente la persona: nullità che la parte interessata può far valere producendo l’atto a lui destinato e senza necessità di impugnare la relata apposta sull’originale; 3) la sola eccezione a tale regola è costituita dall’ipotesi qui non ricorrente, in cui la persona fisica del destinatario è conformemente attestata nelle due relate, mentre la specifica qualità di esso, che lo legittima a ricevere l’atto, sia attestata solo nella relata apposta all’originale: da ciò non conseguendo alcuna nullità, per non essere contestata l’identità della persona nè la sua titolarità della specifica qualità (Cass. 14686/2007; 4358/2001; 7037/1999;

3040/1996).

Nel caso, invece, la copia della sentenza del Tribunale che il C. intendeva notificare alla controparte lo è stata, in data 24 giugno 2004, a soggetto diverso dal difensore costituito di quest’ultima; sicchè la Corte territoriale doveva dichiararne la nullità e prendere atto che la notifica rituale al procuratore suddetto si era verificata soltanto in data 13 luglio 2004: rendendo tempestivo l’atto di impugnazione della ASL. Assorbito, pertanto, il ricorso incidentale inerente al merito delle pretese dell’impresa, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che in diversa composizione, provvederà al riesame delle impugnazioni delle parti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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