Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.D. è stato condannato nei due gradi di merito per i delitti di ingiuria, minaccia e lesioni volontarie lievi in danno di V.A..

Con il ricorso per cassazione il S. deduceva con un primo motivo di impugnazione la inosservanza di norme penali, la mancata assunzione di una prova decisiva e la illogicità della motivazione.

Il motivo è manifestamente infondato.

A parte il fatto che non viene indicata la prova decisiva che non sarebbe stata assunta, va detto che in buona sostanza il ricorrente ha sostenuto di essere lui stesso una vittima della aggressione del V. e di essersi difeso.

Anche se non reclama esplicitamente il riconoscimento della esimente di cui all’art. 52 cod. pen., non vi è dubbio che questo sia l’oggetto reale del motivo di impugnazione; l’assunto, però, è totalmente sfornito di prova, avendo la corte di merito sottolineato che la diversa versione fornita dall’imputato è rimasta clamorosamente smentita.

Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto la illogicità della motivazione, ma il motivo è meramente enunciato senza alcuna indicazione di presunte manifeste illogicità.

Il motivo è, quindi, inammissibile per genericità.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della mancata concessione dei benefici dimenticando che gli sono state riconosciute le attenuanti generiche e che gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena inflitta.

Il motivo è, perciò, manifestamente infondato.

Con un quarto motivo il ricorrente ha chiesto l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 cpv cod. pen., ma il motivo è generico perchè non è stata indicata alcuna ragione a sostegno della richiesta.

Il ricorrente ha poi chiesto il condono della pena senza confutare l’argomento della corte che aveva escluso l’indulto avendo concesso il beneficio della sospensione, che, come è noto, è causa estintiva del reato e non solo della pena.

Il motivo è, perciò, generico, oltre che manifestamente infondato.

Quanto, infine, alla invocata prescrizione, va detto che essa è maturata in data 11 maggio 2010, tenuto conto anche delle sospensioni del termine e, quindi, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Ebbene, in base a giurisprudenza consolidata di legittimità, che questo collegio condivide, il decorso del termine prescrizionale dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado in caso di inammissibilità del ricorso non rileva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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