T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 810 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto spedito per la notifica il 19 giugno e notificato il 21 e 22 giugno 2010 – depositato il successivo 28 -, L.P. S.a.s. espone che: (a) l’A.T.E.R. della provincia di Latina, ha indetto la gara per l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva e costruzione di n. 47 alloggi, uffici e locali commerciali da realizzare nel comune di Cisterna di Latina, P.Z. 167, località S. Valentino, gara alla quale hanno partecipato l’E. S.r.l. – in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea costituita con l’impresa D.I. S.r.l. – e la O. S.p.a.; (b) nel corso della seduta pubblica del 12 febbraio 2010 la commissione, dopo aver attribuito i punteggi per gli elementi "prezzo" e "tempo" ha indicato, rispettivamente, come prima, seconda e terza classificata la E. S.r.l., la O. e la ricorrente; (c) l’Azienda ha chiesto alla O. le giustificazioni in ragione dell’anomalia dell’offerta la cui congruità è stata verificata nella seduta dell’11 aprile 2010; (d) anche a seguito di accesso, ha appreso dell’aggiudicazione definitiva alla E..

2 Tutto ciò premesso, dopo aver esplicitato il proprio interesse all’aggiudicazione della gara e, solo in via subordinata, al risarcimento per equivalente da commisurarsi al mancato utile pari al 10 % del prezzo d’appalto, oltre al danno da mancato accrescimento della professionalità, la ricorrente deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 51 D.P.R. 554/1999 – violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs.163/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e della legge 241/90 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – violazione e falsa applicazione del disciplinare e del bando di gara – violazione e falsa applicazione del principio del divieto di partecipazione incrociata alle procedure di gara – eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 38, dell’art. 48 e dell’art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 3, e dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 38, 41, 42 D. Lgs. 163/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 163/2006 – violazione e falsa applicazione del principio di segretezza delle offerte – violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara – violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del DPR 554/1999 – violazione e falsa applicazione del D.M. Interno 12 aprile 1996 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi – violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. con particolare ma non esclusivo riferimento agli art. 2 ed Allegato A e 11 ed all’Allegato C (Allegato I) – violazione e falsa applicazione del DPR 2 aprile 2009 n. 59 con particolare ma non esclusivo riferimento all’art. 4, comma 15 – violazione e falsa applicazione della legge 10/91 – eccesso di potere per falso presupposto, difetto assoluto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta – difetto ed insufficienza della motivazione.

3 Con atto depositato il 28 giugno 2010 si è costituita l’A.T.E.R. di Latina, che ha opposto l’infondatezza.

4 Con atto depositato il 28 giugno 2010 si è costituita l’E. S.r.l. che ha contrastato le ragioni a sostegno delle domande.

5 Con atto depositato il 2 luglio 2010 si è costituita la O. S.p.a., che ha contrastato, per quanto di proprio interesse, i motivi sub I, V, VI ed VIII nonché aderito alle contestazioni di cui ai motivi sub II, III, IV e VII.

6 La ricorrente ha controdedotto con memoria depositata il 5 luglio 2010.

7 Con ordinanza n. 295 dell’8 luglio 2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

8 Con atto notificato il 12 – 22 luglio 2010, la E. S.r.l. ha proposto ricorso incidentale deducendo: violazione ed errata applicazione degli artt. 47 – 48 della direttiva 2004/18/UE – violazione dei principi comunitari in materia – violazione e falsa applicazione degli artt. 41 comma 2, 49, 53 comma 3 e 90 del codice dei contratti – eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, irragionevolezza e contraddittorietà.

9 Le parti hanno quindi prodotto documentazione e memorie tese ad illustrare, ulteriormente, le ragioni già poste a sostegno delle rispettive tesi.

10 Con ordinanza collegiale n. 78 del 16 novembre 2010 la Sezione ha disposto incombenti istruttori finalizzati: (a) ad acquisire copia delle giustificazioni della O. S.p.a. correlate all’anomalia dell’offerta la congruità della quale è stata verificata nella seduta dell’11 aprile 2010; (b) alla verificazione, per l’aspetto tecnico progettuale, di quanto dedotto dalla ricorrente con l’ottavo motivo circa la non conformità e/o l’incompletezza dei progetti delle controinteressate alle norme di cui alla rubrica di detto motivo.

11 L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, con deposito in data 26 novembre 2010, ha adempiuto all’incombente. La Sezione, con successive ordinanze, ha accordato proroghe connesse all’esecuzione della disposta verificazione.

12 Con atto ritualmente introdotto la E. S.r.l. ha avanzato istanza, ai sensi dell’articolo 58 del codice del processo amministrativo, di revoca dell’ordinanza n. 295 dell’8 luglio 2010. Le parti hanno presentato memorie ai fini della trattazione della domanda, respinta dalla Sezione con ordinanza n. 203 del 21 aprile 2011, riformata in appello (Consiglio di Stato, V, 1919 del 4 maggio 2011).

13 Il 30 maggio 2011 è stata depositata la relazione di verificazione. Le parti hanno presentato memorie conclusive e di replica interessanti le originare domande e gli esiti della verificazione.

14 Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo la ricorrente argomenta l’esclusione di E., di Orion, della M.T.C., dell’ing. D. e dell’arch. C.B., deducendo che: (a) E. ha indicato come progettista la E. che a sua volta ha scelto come ausiliaria la M.T.C. s.p.a; (b) Orion ha indicato come progettista, tra gli altri, l’arch. C.B., dipendente della M.T.C., il quale, unitamente all’ing. D., nelle dichiarazioni sul possesso dei requisiti tecnici ha speso progetti redatti ed eseguiti per la M.T.C.; (c) anche la M.T.C. avrebbe dichiarato che il detto professionista è stato dipendente fino al 31 marzo 2008. Ciò premesso l’esclusione sarebbe da ricondursi agli articoli 51, comma 2, del d.P.R. 554/1999 e 38 del codice dei contratti stante la sussistenza e la mancata dichiarazione circa l’assenza di partecipazioni incrociate, presente anche ove non sussistesse un rapporto di lavoro dipendente, attesa la collaborazione tra i progettisti e l’ausiliaria, indice di un sostanziale collegamento tra i concorrenti.

1.1 Il motivo è infondato. Dagli atti di giudizio emerge che dei professionisti indicati quanto alla prestazione avente ad oggetto la progettazione, il primo ha cessato oggi rapporto al 31 marzo 2008, il secondo non ha mai fatto parte dell’organico di M.T.C. Ciò detto, va innanzitutto disattesa l’esistenza dell’invocata causa di esclusione, normativamente ricondotta alla partecipazione alla gara, insussistente con riferimento alle posizioni giuridiche presupposte ed addotte a sostegno del motivo. Per altro profilo poi, posto che nel caso la sanzione è espressamente riferita a tale ultima vicenda, non rilevano i precedenti rapporti – interessanti peraltro uno solo dei predetti professionisti -, perchè la conclusione degli stessi ha reciso ogni collegamento giuridicamente rilevante il che, in mancanza di ogni altra indicazione atta a dimostrare il dedotto "collegamento sostanziale", non solo depone per l’insussistenza della causa di esclusione, ma anche della dedotta violazione dell’articolo 38 del codice dei contratti, ben potendo esser spesi i progetti redatti ed eseguiti per M.T.C.

2 Con il secondo motivo si rappresentano ulteriori vicende rilevanti ai fini dell’esclusione e riferibili alla fase di verifica dei requisiti. Ed, infatti: (a) E. avrebbe presentato, per la mandante D.I., un certificato fallimentare del 10 novembre 2008, scaduto da oltre un anno; (b) M.T.C., pur se richiesta dall’A.T.E.R., non avrebbe presentato il certificato di iscrizione all’albo del proprio legale rappresentante nonché i certificati dei servizi tecnici eseguiti nel triennio antecedente alla gara; (c) M.T.C. ed E. non avrebbero comprovato la propria regolarità contributiva.

2.1 Anche detta censura deve esser disattesa. Ed, infatti: (a) quanto al primo dei proposti profili, va evidenziato, da un lato, che la certificazione fallimentare è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante della mandante secondo la quale i fatti e le circostanze riportate non hanno subito variazioni e/o modificazioni, dall’altro che, in sede di verifica è stato prodotto un certificato della competente C.C.I.A.A. dal quale emerge che "… a carico della predetta ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni… dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata"; (b) quanto al secondo profilo che l’A.T.E.R. aveva, in sede di verifica, richiesto "il certificato di iscrizione dei progettisti", dal che l’irrilevanza della dedotta, necessaria presentazione del certificato di iscrizione all’albo del legale rappresentante; per il resto va rilevata la produzione di apposta certificazione dell’amministrazione competente per i servizi eseguiti nel triennio; (c) quanto infine alla tematica della certificazione della regolarità contributiva della progettista (E.) e dell’ausiliaria (M.T.C.) deve affermarsi che, in disparte il cd. potere di soccorso ex articolo 46 del codice dei contratti, correttamente in sede di verifica la certificazione è stata richiesta alle componente dell’a.t.i. costituita dalla E. e dalla D.I..

3 Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 53, comma 3, e 90 del codice dei contratti, quindi l’esclusione di E.. La ricorrente: (a) presuppone l’indicazione, da parte di E., quale progettista, di E. società di ingegneria; (b) afferma che "… la concorrente (E.) non avrebbe dovuto semplicemente indicare il soggetto incaricato della progettazione ma associarlo in ATI"; (c) argomenta detta conclusione rilevando che l’articolo 53, comma 3, nel prevedere "…due ipotesi distinte tra loro a seconda della natura giuridica di chi progetta", ricondurrebbe la "indicazione" ai progettisti – liberi professionisti – e la "associazione" alle società di ingegneria o di professionisti.

3.1 La tesi non può esser condivisa. Il dato rilevante della disposizione richiamata è da riferire alla previsione per la quale l’operatore economico (l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizio o un raggruppamento o consorzio tra essi, ex articolo 3, n. 22 del codice) che dovrà eseguire la prestazione della progettazione deve comunque "… possedere i requisiti prescritti per i progettisti…". Il che evidenzia un interesse pubblico riferito alla sussistenza della "qualificazione" del soggetto individuato dal concorrente che non possa o non voglia eseguirla direttamente, secondo "titoli", costitutivi dei sottostanti rapporti, diversamente utilizzabili. In altri termini, "la possibilità di avvalersi di progettisti qualificati" o di "partecipare in raggruppamento" è una possibile alternativa accordata ai fini in questione ed il diverso regime giuridico della responsabilità è evidentemente da riferire alla soluzione prescelta, quindi al titolo del sottostante rapporto tra concorrente e "progettista qualificato". In conclusione va quindi disattesa la ricostruzione della ricorrente per la quale nel caso E. avrebbe dovuto associare in ATI l’indicata società di ingegneria.

4 La ricorrente argomenta poi la violazione dell’articolo 49 del codice dei contratti perché E., soggetto incaricato della progettazione da parte di E., si sarebbe avvalsa dei requisiti della M.T.C.; E. avrebbe dovuto pertanto esser esclusa perché "… il progettista difetta del requisito di concorrente espressamente richiesto dall’art. 49 per far ricorso all’avvalimento.".

4.1 Il motivo è infondato. Per la definizione della questione va rilevato che "… quanto all’ambito soggettivo dell’istituto dell’avvalimento, sia il legislatore comunitario sia il legislatore nazionale non definiscono l’istituto richiamando la figura dell’impresa, bensì ricorrendo ai termini più ampi di "operatore economico" (art. 47, direttiva n. 2004/18/CE) e di concorrente (art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006)" (Consiglio di Stato, V, 13 ottobre 2010, n. 7471). In dipendenza di tanto, avendo riguardo ora alla necessità di ricostruire i contenuti della disposizione rilevante, non può allora non farsi riferimento, come evidenziato del citato precedente, alla nozione di "operatore economico" – più ampia rispetto a quella di "offerente" e/o "candidato" – quale soggetto che, ex articoli 47, comma 2 e 48, comma 3, della direttiva n. 2004/18/CE, può "… fare affidamento sulle capacità di altri soggetti…" ovviamente nella sussistenza delle condizioni ulteriormente fissate, nel caso oggetto di apposita pattuizione (cfr sub allegato 18 all’atto introduttivo) non altrimenti contestata.

4.2 L’esito rassegnato con riguardo al motivo di cui sopra, determina l’inammissibilità per difetto di interesse dell’unico motivo di ricorso incidentale con il quale la E. s.r.l. ha impugnato tutti i documenti di gara, il bando ed il disciplinare ove interpretabili "… nel senso di non consentire l’avvalimento da parte dei progettisti indicati o associati…"

5 Con il quinto motivo si argomenta l’illegittima ammissione alla gara della seconda classificata, perché: (a) "I progettisti di O. (doc. n. 23) hanno reso dichiarazioni che non specificano i servizi analoghi svolti e non fanno riferimento alle classi e categorie pur specificamente indicate nel bando di gara, limitandosi a riportare gli importi fatturati senza alcuna ulteriore indicazione."; (b) "La puntuale riferibilità ai servizi oggetto di gara non si evince neppure dall’elenco dei principali servizi svolti (doc. n. 25), che indicano genericamente le commesse e l’oggetto con importo senza specificare le classi e le categorie.".

5.1 Il bando (pagine 2 ed 8) al punto: (a) II.2.2 fissa l’ammontare del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza per importo totale (Euro 200.000) specificato per le ripartizioni ivi indicate; (b) III.2.1.3. – dedicato ai requisiti di capacità economica e finanziaria del progettista "indicato o associato" per la redazione del progetto esecutivo – prevede un: "a) fatturato globale degli ultimi tre esercizi pari ad almeno tre volte l’importo corrispettivo indicato per la progettazione esecutiva e, nel medesimo periodo, aver svolto servizi, nel settore oggetto della gara, per un importo pari a due volte il corrispettivo indicato per la progettazione esecutiva a base d’asta.". Il disciplinare (pagina 5, punto 11) prescrive che nella busta "A" devono esser contenute le "dichiarazioni (Allegato D – Allegato E) del progettista singolo o associato attestante rispettivamente il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine tecnico ed economico…", quindi che "La dichiarazione inerente i requisiti di ordine tecnico ed economico dovrà essere corredata,…, dall’elenco dei servizi tecnici prestati negli ultimi tre anni (Allegato F) concernenti la sola progettazione relativa a tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando…, con la precisazione, per ciascuno di essi, dell’oggetto, dell’importo e del committente.".

5.2 Il motivo è infondato. Ed, infatti, il bando ed il disciplinare riferiscono l’indicazione del fatturato – globale e specifico – alla progettazione esecutiva richiedendo per ciascun servizio speso l’oggetto, l’importo ed il committente. Sotto altro aspetto poi, le riprodotte norme non richiamano una specificazione di "servizi analoghi svolti" ma un fatturato per "servizi, nel settore oggetto della gara" oggetto che per l’incaricato e/o associato è appunto costituito dalla progettazione esecutiva in sé ed alla definizione della quale non concorre la fissazione del corrispettivo della progettazione nella quale il riferimento alle diverse categorie e classi ha la sola funzione di specificazione dell’importo globale, senza inerenza alcuna rispetto a quanto richiesto dalla lettera a) di cui al punto III.2.1.3. del bando.

6 Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la lacunosità della motivazione del verbale della seduta dell’11 aprile 2010 di valutazione dei giustificativi presentati da O. in sede di verifica dell’anomalia. Argomenta il mancato o al limite il superficiale riscontro degli elementi offerti dall’interessata con riguardo alle indicazioni delle schede contenenti le analisi di molte voci di prezzo quali, tra gli altri, la stima del costo di un metro cubo di calcestruzzio in relazione ai conglomerati, la mancata analisi dei preventivi forniti a giustifica degli impianti, il rilievo accordato da taluni preventivi alla sola fornitura, non alla posa in opera pertanto rimasta ingiustificata.

6.1 La censura è infondata, anche alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla resistente in evasione di specifico incombente istruttorio. L’articolo 88, comma 7, del codice dei contratti prevede che all’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, "risulta, nel suo complesso, inaffidabile". In argomento la giurisprudenza ha affermato che "Il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell’Amministrazione, di per sé insindacabile salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto; conseguentemente la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo, mentre la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente." (Consiglio Stato, sez. V, 23 novembre 2010, n. 8148; T.a.r. Sardegna Cagliari, sez. I, 17 dicembre 2010, n. 2818).

7 Con il settimo motivo la ricorrente: (a) richiama il disciplinare nella parte in cui prevede che "Si precisa che a pena di esclusione nella busta "B" non dovrà essere inserita alcuna indicazione al prezzo offerto."; (b) espone che il computo metrico di E. è stato redatto inserendo, non solo le descrizioni della lavorazioni, ma anche i codici regionali di riferimento del prezziario regionale del 2007; (c) argomenta quindi la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica in quanto "per conoscere l’offerta economica dell’Impresa, è sufficiente applicare alle lavorazioni descritti i corrispondenti prezzi del Prezziario regionale specificamente individuati dai codici inseriti…".

7.1 La tesi esposta sottende la determinabilità, a mezzo di semplice operazione matematica, del "prezzo offerto" e ciò perché il codice identificativo consentirebbe agevolmente di risalire al prezzo delle singole lavorazioni; la stessa è stata poi sviluppata nel senso che comunque il disciplinare vieterebbe qualsiasi riferimento all’elemento prezzo. La censura è infondata. La resistente e la controinteressata hanno, infatti, dimostrato come le indicazioni presupposte dal motivo in esame interessano solo l’identificazione delle singole componenti, senza alcuna ricaduta rilevante in termini di esclusione. Ed, infatti, se l’invocato principio implica che nella valutazione del pregio tecnico dell’offerta sia estranea la conoscenza di elementi interessanti il contenuto economico di essa, correttamente l’ATER ha rilevato come sul "prezzo offerto" incida anche il ribasso d’asta contenuto nella busta "B" – offerta economica – da aprire in seduta pubblica. Aggiungasi poi che la controinteressata (cfr. documento n. 16 allegato all’atto di costituzione del 28 giugno 2010) ha dimostrato che il calcolo matematico eseguito utilizzando i prezzi individuabili per via dell’indicazione dei codici regionali, condurrebbe ad un "prezzo offerto" superiore a quello realmente proposto.

8 Con l’ultimo motivo, la ricorrente deduce che i progetti delle controinteressate non potevano esser valutati perché non conformi alle disposizioni espressamente richiamate dal disciplinare.

8.1 Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità rapportata alla insindacabilità delle valutazioni tecnico – discrezionali espresse con riferimento alla idoneità o meno del progetto. Il disciplinare prevede il preliminare riscontro di conformità e di rispondenza del progetto alla specifica normativa. La ricorrente critica l’attività riconducibile a detta prima fase per non aver la commissione rilevato l’esistenza, a suo dire, di numerose e qualificate deficienze (mancato rispetto dei cd. valori di trasmittanza per gli edifici pubblici; mancanza dell’indice di consumo energetico in relazione al tipo di edificio; impropria allocazione di alcuni impianti; mancanza del piano d’uso; eccetera) che, avrebbero impedito l’ammissione alla successiva fase di valutazione dei progetti. La censura quindi, investe l’attività del seggio riconducibile a detta prima fase, in particolare la legittimità della stessa in relazione alla prevista, possibile esclusione; detta censura è pertanto ammissibile.

8.2 Per il disciplinare (pagina 9) "La commissione di gara, in una o più sedute riservate, valuta la conformità del progetto esecutivo rispetto al disposto dell’art. 35 comma 1 D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e la rispondenza dello stesso alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di strutture antisismiche (D.M. 1471/2008) e di risparmio energetico (Dlgs 192/2005 e s.m.i). In caso di difformità di incompletezza degli elaborati la Commissione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Successivamente la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando il metodo aggregativi compensatore.".

8.3 Anche detta censura deve ritenersi destituita di fondamento. Sul punto è persuasiva la tesi sviluppata dalla resistente che ai fini dell’operatività della riprodotta disposizione del disciplinare annette rilevanza, nella ricostruzione del contenuto, all’articolo 112 del codice dei contratti da leggere in combinato all’articolo 27 dell’allegato XXI per il quale, la verifica di cui all’articolo 112 del codice, o validazione, mira ad accertare anche la conformità della progettazione alla normativa vigente. Dalla previsione di una fase deputata a siffatto riscontro deve allora inferirsi che l’attività richiesta dal disciplinare andava, nel caso, collocata sul piano di un riscontro complessivo e globale della proposta anche per gli aspetti ai quali è dedicato il motivo in esame nel mentre, il rispetto dei valori e/o delle singole componenti richieste dalla normativa tecnica non poteva di per sé costituire ragione di non ammissione alla successiva fase valutativa di una proposta che, per come si desume dagli esiti della disposta verificazione, corrisponde appunto alle finalità sottese alla normativa tecnica invocata.

9 Va infine definita la posizione della O. S.p.a. la quale nel costituirsi con atto depositato il 2 luglio 2010 dopo aver contrastato i motivi sub I, V, VI ed VIII ha concluso per l’accoglimento del "…ricorso di P. sas con riferimento ai motivi di impugnazione nn. II, III, IV e VII, poiché giuridicamente fondati.". Sul punto può convenirsi con quanto osservato da E. circa l’inammissibilità di detta richiesta che avrebbe dovuto esser introdotta con autonomo ricorso.

10 Il ricorso va quindi respinto. Le spese di giudizio possono, in ragione delle questioni trattate, esser compensate escluse quelle connesse all’eseguita verificazione che vanno poste a carico della ricorrente per l’ammontare di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di verificazione che sono liquidate in complessivi Euro 4.573,00 (quattromilacinquecentosettantatre,00); compensa per il resto.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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