Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34828 Imputato irreperibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.C. è stato condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in entrambi i gradi di merito per il reato di minaccia grave in danno della ex moglie M.L.; la condanna era fondata sulle dichiarazioni della parte offesa, ritenuta pienamente attendibile.

Il fatto si è verificato il 23 dicembre 2002.

Con il ricorso per cassazione A.C. deduceva la violazione della legge processuale perchè il decreto di citazione a giudizio in primo grado, notificato ad imputato irreperibile, non era stato preceduto da nuove ricerche e da nuovo decreto di irreperibilità, essendo stato utilizzato quello emesso dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari.

Inoltre la citazione in appello non era stata preceduta da un nuovo decreto di irreperibilità, avendo, peraltro, l’ A. dichiarato ai Carabinieri in data 28 novembre 2008 di essere residente in (OMISSIS) e reperibile, qualora avesse fatto ritorno in (OMISSIS).

Eccepiva, quindi, il ricorrente la nullità di entrambi i giudizi di merito.

Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione della sentenza e la mancanza di prove a suo carico.

Infine il ricorrente chiedeva dichiararsi estinto il reato per prescrizione.

I motivi di ricorso sono fondati nei limiti di cui si dirà.

II secondo motivo di impugnazione è generico perchè il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione ma non ha spiegato in che cosa esso consistesse.

Il primo motivo di impugnazione è, invece, parzialmente fondato. Con riferimento alla citazione per il giudizio di primo grado effettuata con il rito degli irreperibili in base al decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari dal pubblico ministero va detto che vi è un contrasto di giurisprudenza, nel senso che secondo un indirizzo per la emissione del decreto di citazione è necessario un nuovo decreto di irreperibilità (vedi Sez. 1, 28 gennaio – 6 febbraio 2003, n. 5698), mentre, secondo altro indirizzo, nel caso di citazione diretta, come nel caso di specie, il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari conserva efficacia anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (così Sez. 2, 18 marzo – 5 maggio 2009, n. 18576, CED 244444); il collegio ritiene di condividere tale indirizzo, fondato sul presupposto che con la citazione diretta a giudizio viene esercitata l’azione penale e si può, allora, ritenere conclusa la fase delle indagini preliminari.

In ogni caso, anche a volere seguire l’indirizzo in precedenza segnalato, va detto che la nullità conseguente è una nullità generale a regime intermedio da ritenersi sanata laddove, come è avvenuto nel caso di specie, l’imputato abbia, impugnando nel merito la sentenza, censurato il contenuto della stessa (Sez. 3, 15 novembre – 7 gennaio 2008, n. 181, CED 238606), senza nulla eccepire in ordine alla mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità.

Non è, quindi, ravvisabile alcuna nullità in ordine al giudizio di primo grado.

Diversa appare, invece, la situazione con riferimento al giudizio di appello perchè il decreto di citazione non è stato preceduto – almeno questa Corte non lo ha reperito negli atti nella sua disponibilità – da un nuovo decreto di irreperibilità, come prescritto dall’art. 160 C.P.P., comma 2, ed, inoltre, l’imputato aveva dichiarato ai Carabinieri i suoi nuovi recapiti, circostanza che imponeva certamente nuove indagini sul punto.

Ciò significa che il giudizio di secondo grado è affetto da nullità con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Non essendosi instaurato correttamente il contraddittorio nel giudizio di secondo grado si impone, nonostante sia decorso il termine prescrizionale, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio.

Deve essere disposto l’oscuramento dei dati.

E’ appena il caso di ricordare con riferimento alla parte civile che il giudice di primo grado, presumibilmente per dimenticanza, non aveva provveduto a condannare l’imputato al risarcimento dei danni, cosa che, invece, aveva fatto la corte di merito in accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen..

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Lecce per nuovo giudizio;

Dispone l’oscuramento dei dati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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