Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 2008, P.A. adiva la Corte di appello dell’Aquila chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 2-10.07.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava l’Amministrazione della Giustizia a pagare all’istante la somma di Euro 7.000,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 800,00 oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e distratte in favore del difensore antistatario, avv.to C. Licenziati.

La Corte riteneva che il P. avesse diritto all’indennizzo del danno non patrimoniale, chiesto in relazione all’eccessiva durata del processo civile, d’indole risarcitoria, protrattosi in primo grado, dinanzi al Tribunale di Macerata, dal 10.07.1990 al 22.06.2007, data della sentenza conclusiva, e, pertanto, per un tempo complessivo pari a 17 anni, dei quali sette assorbiti da rinvii dipesi da carenze delle strutture giudiziarie e da inadeguatezza degli organici del personale giudicante.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 16.11.2009, al Ministero della Giustizia, che ha resistito con controricorso notificato il 24.12.2009, eccependo anche l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività.

Motivi della decisione

Preliminarmente in rito, va disattesa l’eccezione svolta dal Ministero controricorrente, d’inammissibilità del ricorso per tardività. La notificazione del decreto impugnato risulta invalidamente avvenuta, ad iniziativa del ricorrente, il 25.03.2009 presso l’Avvocatura generale e non distrettuale dello Stato (art. 11, comma secondo, R.D. n. 1611 del 1933), sicchè la relativa data non può integrare neppure per il notificante il dies a quo di decorrenza del termine breve d’impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., e comunque la sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. n. 39 del 2009, art. 5 bis, n. 3, conv. in L. n. 77 del 2009, non consente di ritenere maturato al 16.11.2009 nemmeno il termine lungo d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..

A sostegno del ricorso il P. denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU e della L. n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", in riferimento all’entità del liquidato indennizzo, che assume insufficiente rispetto ai parametri indennitari sovranazionali riferibili a ciascun anno di eccessiva durata.

2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

Entrambi i motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il quesito di diritto formulato in relazione al primo motivo si rivela, infatti, del tutto generico e incompleto, giacchè si limita a richiedere a questa Corte l’accertamento della violazione della rubricata norma sovranazionale e della L. n. 89 del 2001, nonchè ad invocare l’affermazione di note regole ermeneutiche, prescindendo da qualsiasi necessario riferimento alle specificità del caso ed alle determinazioni adottate dai giudici di merito in ordine alla durata del processo presupposto; il secondo motivo di ricorso, invece, non contiene la sintesi conclusiva inerente ai denunciati vizi motivazionali.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il P. al pagamento il favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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