Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cosenza, giudice di appello, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto C.E. dal delitto a lui ascritto ( art. 594 c.p. per avere pronunziato all’indirizzo di D.B.F. e N.M. la frase "siete testimoni falsi") perchè il fatto non sussiste.

Sostiene il giudicante che la ricostruzione effettuata dalle PP.OO., non solo non ha trovato conferma nelle disposizioni testimoniali ( P.R. e L.), ma è stata da costoro smentita.

Ricorre per cassazione il competente PG e deduce violazione di legge e difetto dell’apparato motivazionale. Dalla lettura del verbale di udienza, si evince che P.R. ha reso dichiarazioni imprecise, ma che non escludono il fatto oggetto della imputazione.

L’impugnante conclude per la dichiarazione di prescrizione del reato.

Ha depositato memoria il difensore dell’imputato, con la quale sostiene la contraddittorietà delle argomentazioni esibite dal PG e chiede rigettarsi il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado, muovendo ad essa sostanzialmente due critiche: 1) nessuna valutazione è stata fatta in ordine alla attendibilità delle PP.OO., 2) i testi ( P.L. e P.R.) hanno negato di avere udito la frase offensiva.

Il PG impugnate sostiene, a sua volta, che la sola P. R. non avrebbe smentito gl’assunto delle PP.OO., ma sarebbe stata "imprecisa". Nulla dice circa il vaglio di attendibilità di N. e D.B. e nulla a proposito delle dichiarazioni di P.L..

Conseguentemente, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata non può risultare scalfito dalle censure proposte dal ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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