Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34826

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.W. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena ritenuta di giustizia nei due gradi di merito per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale in relazione al fallimento della G & G srl dichiarato il 10 novembre 1994.

Con il ricorso per cassazione G.W. deduceva la violazione di legge processuale in relazione all’art. 161 c.p.p., comma 4, art. 601 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, per inosservanza dei termini a comparire all’udienza di appello del 6 novembre 2009, essendo stata la citazione notificata il 18 ottobre 2009, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato di cui all’art. 216 della legge fallimentare ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta nel reato di cui all’art. 217 L. Fall..

La dichiarazione di fallimento, momento di consumazione del reato, dal quale decorre il termine di prescrizione, è del 10 novembre 1994.

Il termine prescrizionale, che, in base al previgente art. 157 cod. pen., applicabile nel caso di specie, è di quindici anni perchè al G. sono state riconosciute le attenuanti generi che prevalenti sull’aggravante dei più fatti di fallimento, è decorso il 10 novembre 2009, non essendo state rilevate sospensioni della prescrizione.

I motivi di ricorso non sono nè manifestamente infondati nè di merito.

Anzi il primo motivo di impugnazione appare fondato perchè, nonostante il ricorrente avesse eletto tempestivamente domicilio, la notifica della citazione in appello per l’udienza del 6 novembre 2009 è avvenuta soltanto il 18 ottobre 2009 e, quindi, tardivamente, non essendo stati lasciati almeno venti giorni liberi all’imputato.

Nè i rilievi della corte di merito circa il fatto che il comportamento dell’imputato avrebbe concorso al ritardo appaiono fondati.

In ogni caso già le osservazioni che precedono rendono evidente che non ci si trova di fronte ad un motivo manifestamente infondato.

Ciò significa che il decorso del termine prescrizionale rileva nel caso di specie.

In caso di eventuale accoglimento del motivo non si potrebbe annullare con rinvio la sentenza impugnata, essendosi verificata una causa estintiva del reato che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, deve essere immediatamente dichiarata in ogni stato e grado del procedimento; d’altra parte in una situazione siffatta ogni ulteriore attività processuale sarebbe del tutto superflua, essendo inevitabile la declaratoria di estinzione o ad opera della corte di cassazione o ad opera del giudice di rinvio.

Non sussistono, infatti, i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla sentenza di primo grado e non risultando, pertanto, evidente la estraneità della G. ai fatti in contestazione.

E’ appena il caso di osservare, infine, che gli altri due motivi di impugnazione appaiono infondati perchè la motivazione della corte di merito che sorregge l’affermazione di responsabilità e che nega la derubricazione del fatto alla ipotesi di cui all’art. 217 L. Fall. appare immune da manifeste illogicità.

Bisogna, allora, prendere atto del tempo trascorso ed annullare la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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