T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-10-2011, n. 7947

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Pescara con il quale le è stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Rileva il Collegio, d’ufficio, che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Dispone, infatti, l’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede….".

Il ricorso in trattazione va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Tribunale, risultando le controversie relative alla materia in esame attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR VenetoVenezia, Sez. III, 14 maggio 2009, n. 1470; T.A.R. LazioRoma, Sez. II, 10 novembre 2008, n. 9982; T.A.R. Lazio sez. II quater 16/1/07 n. 272; TAR Catania n. 1025 del 16.6.2005; TAR Valle d’Aosta n. 39 del 18.3.2005;).

A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall’art. 5 del d. lgs. n. 286/1998 – che è connotato da ampi spazi di discrezionalità da parte della P.A., ai quali si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo – il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del possesso dei requisiti tassativamente elencati, risulta essere atto dovuto e, dunque, forma oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della materia al giudice ordinario (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 1940 e Tar Veneto, sez. III, sent. n. 3455 del 2008), attenendo le relative controversie "alla denunciata lesione di veri e propri diritti".

In applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue la devoluzione della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, previa riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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