Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del dell’11.11.2002, il Tribunale civile di Roma respingeva per difetto di prova, la domanda proposta il 13.02.1993, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di R. G., rimasto contumace, e volta sia al rilascio di un immobile demaniale (di cui in citazione non era stata fornita alcuna altra indicazione circa l’ubicazione e la consistenza), che l’amministrazione assumeva occupato senza titolo dal convenuto e sia alla condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 7.10-10.11.2008, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero.

La Corte territoriale osservava e riteneva:

che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 11/12/2002 e che di conseguenza il termine lungo per impugnare scadeva il 26/1/2004;

– che il Ministero aveva atteso fin quasi all’ultimo giorno utile per tentare la notifica dell’appello ed il relativo atto era stato consegnato nelle mani dell’ufficiale giudiziario in data 24/1/2004;

che il giorno 26 gennaio 2004 l’ufficiale giudiziario aveva tentato di notificare l’atto di appello al R. presso la residenza indicata dall’Avvocatura e, cioè, in (OMISSIS), attestando però di non essere riuscito ad effettuare la notifica perchè "Da informazioni assunte in via breve il R. non ha mai risieduto in questo indirizzo, dove peraltro gestiva un bar in locali, che da tempo sono rientrati nella disponibilità del locale Comando G.d.F.".

– che, quindi, il Ministero, aveva colpevolmente tentato la notifica in extremis ed in un luogo dove sapeva (i fatti noti ad una articolazione del Ministero quale è la Guardia di finanza debbono intendersi come conosciuti dalla parte) che non sarebbe stato possibile trovare l’appellato;

– che la notifica eseguita presso un indirizzo dove l’appellante sapeva che non avrebbe trovato l’appellato non impediva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

che la successiva notifica dell’atto di appello, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., soltanto in data 11/2/2004 era tardiva, essendo di gran lunga successiva al 26/1/2004.

Avverso questa sentenza l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., al R., che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunziano: "Violazione e falsa applicazione artt. 137, 139, 140, 143, 327 c.p.c.; omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", conclusivamente formulando i seguenti quesiti di diritto:

a) Vero che la per la valida notificazione ex art. 143 c.p.c., l’stante deve necessariamente tentare la notificazione presso i luoghi oggetto delle risultanze anagrafi che ovvero oggetto di ricerche effettuate sulla base della ordinaria diligenza, senza che risultino altri oneri specifici ed ulteriori rispetto a quanto ordinariamente praticabile secondo l’ordinaria diligenza? b) Vero che la circostanza che un ufficio di una Amministrazione statale (Corpo Guardia di Finanza) possa avere conoscenza del luogo di reale residenza del soggetto destinatario della notificazione, diverso da quello risultante dai dati anagrafici ufficiali, non da luogo ad alcuna presunzione assoluta di conoscenza a carico di altro soggetto pubblico interessato e richiedente la notificazione (Agenzia del Demanio), in difetto di un quadro di oggettive risultanze di tale conoscenza? c) Vero che la circostanza che il soggetto destinatario della notificazione abbia dimora in luogo diverso da quello delle risultanze anagrafiche, ai fini della notificazione, non può costituire pregiudizio alcuno per il soggetto istante essendo precipuo onere del destinatario medesimo provvederà agli occorrenti aggiornamenti degli atti ufficiali, sicchè in difetto di tali doverosi adempimenti ne deve assumere le eventuali sfavorevoli conseguenze? Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

In effetti la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio". Come noto, qualora detta notificazione non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Nella specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, una volta non perfezionatasi la prima notificazione dell’atto d’appello, tempestivamente avviata, e tentata dall’Ufficiale giudiziario nel luogo di residenza del destinatario indicato dal notificante, ha autonomamente proceduto a rinnovare ex art. 143 c.p.c., la notificazione in questione, avviandola l’11.02.2004 e, dunque, dopo la scadenza del termine decadenziale prescritto dall’art. 327 c.p.c..

Tanto premesso, la Corte distrettuale ha irreprensibilmente ritenuto che la prima notificazione non si fosse conclusa positivamente per circostanze prevedibili ed imputabili all’Amministrazione appellante, la quale, quindi, non poteva giovarsi della retrodatazione dell’effetto della seconda intempestiva notificazione, alla data di attivazione del primo procedimento notificatorio, non andato a buon fine perchè, secondo la relativa relata, "da informazioni assunte in via breve il R. non ha mai risieduto in questo indirizzo, dove peraltro gestiva un bar in locali, che da tempo sono rientrati nella disponibilità del locale Comando G.d.F.". In particolare, la Corte di merito appare avere attendibilmente addebitato al Ministero di avere negligentemente tentato di eseguire la prima notificazione nel luogo, da lui stesso indicato, di ubicazione dell’immobile cui si riferivano le domande restitutoria e risarcitoria dal medesimo Ministero inizialmente azionate e disattese dal primo giudice, delle quali in appello era stata dall’Amministrazione riproposta solo la seconda, il che ben poteva lasciare presumere nota anche all’appellante l’intervenuta restituzione del bene, attestata nella relata di notificazione, e, dunque, la sopravvenuta carenza di alcun collegamento di esso con il R., destinatario della notificazione in argomento.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, attesi il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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