Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34825

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, la CdA di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale M.M. è stato condannato alla pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per avere contraffatto la targa (OMISSIS), applicando nastro adesivo, in modo da "trasformare la S in un 8 e occultando, con il medesimo nastro, gli altri caratteri.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 477 e 482 c.p., oltre a illogicità della motivazione, atteso che la condotta ascritta all’imputato non va ricondotta alla ipotesi criminosa contestata. Essa è prevista dall’art. 100 C.d.S., comma 14, in quanto non c’è stato il mutamento della materialità della targa. La targa è rimasta quella genuina, solo temporaneamente illeggibile.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ciò rende inoperante la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.

Invero, non va confusa la contraffazione della targa (vale a dire la alterazione – totale o parziale – della serie alfanumerica della stessa) con la definitività di tale alterazione.

Si può avere contraffazione anche se la detta alterazione non è irreversibile. E tale è il caso di specie, in quanto la rimozione del nastro adesivo avrebbe determinato la restituito in integrum.

Orbene, la falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p. (ASN 200013029-RV 217572).

Il fatto che alla sopra illustrata alterazione si accompagnasse la copertura delle residue cifre della targa non appare significativa al fine della corretta qualificazione giuridica della condotta.

Consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma alla Cassa ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del grado e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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