Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1590 Associazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.G.L. e L.S.F., quali soci dell’Associazione Onlus Anni Verdi, ente morale, hanno proposto, ai sensi dell’art. 111 Cost., ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 18.04.2007, a detta Associazione in persona del liquidatore Avv.to M.P., che ha resistito con controricorso notificato il 15.05.2007. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

I ricorrenti espongono:

– che l’Associazione Onlus Anni Verdi, ente morale, il 10.07.2006, con assemblea generale, deliberava all’unanimità e sul presupposto che non fosse perseguibile lo scopo sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’ente, nominando liquidatore l’Avv.to Stefano Giorgi. Successivamente, in data 21.08.2006, la medesima Associazione, ritenendo detta Delib. 10 luglio 2006, viziata ed annullabile, deliberava la revoca di essa e dello stato di liquidazione;

– che in relazione a questa vicenda il Presidente del Tribunale di Roma emanava i seguenti provvedimenti:

1. il decreto in data 7 luglio (rectius agosto) 2006, con il quale nominava liquidatore dell’Associazione il Dott. Ma.An. in sostituzione del liquidatore nominato dalla assemblea dei soci in data 10.7.06, e ciò essenzialmente per il fatto che "da quanto raccolto, emerge un interesse pubblico evidente perchè venga salvaguardata per quanto possibile, sia la continuazione dell’attività di assistenza dell’associazione, sia il mantenimento dei livelli di occupazione dei lavoratori dipendenti". 2. il decreto in data 13 settembre 2006, con il quale respingeva l’istanza di revoca del liquidatore da lui nominato, ritenendo anche l’invalidità della Delib. dei soci 21 agosto 2006, con la quale era stato revocato lo stato di liquidazione ed erano state ricostituite le cariche sociali;

3. il decreto in data 9 novembre 2006, con il quale nominava l’avv. M.P. quale nuovo liquidatore in sostituzione del Dott. Ma., precedentemente dimessosi.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il G. ed il L.S. denunziano:

1. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. att. c.c.".

Formulano conclusivamente il seguente quesito di diritto "Accerti la Corte se con i provvedimenti del 7.8.2006 e del 9.11.2006 vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. att. c.c. e dica se tale esposizione preveda o meno il potere del presidente del tribunale di designare i liquidatori di un’associazione riconosciuta allorchè a tale nomina abbia già provveduto l’assemblea dei soci nel pieno rispetto delle norme legali e statutarie". 2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. c.c.".

Formulano conclusivamente il seguente quesito di diritto "Accerti la Corte se con il decreto del 13.09.2006 vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. c.c., e dica se il potere di sorveglianza conferito da tale norma legittimi o meno il Presidente del Tribunale a pronunciarsi sulla legittimità e validità delle delibere adottate dai soci conformemente alla legge e allo statuto nonchè a sostituire la propria volontà a quella dell’assemblea medesima, peraltro in nome di un preteso interesse pubblico che non gli compete tutelare".

Sostengono che i provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale in data 7.8.2006, 13.9.2006, 9.11.2006, sono abnormi e viziati da carenza di potere, eccesso di potere e violazione di legge, alla luce della revoca dello stato di liquidazione – intervenuta con delibera adottata all’unanimità e con le forme di legge – e, dunque, da considerarsi del tutto privi di effetti, non potendo incidere, quali provvedimenti di volontaria giurisdizione, sulla validità ed efficacia di una delibera assembleare.

Sostengono:

che qualora il liquidatore sia nominato dall’assemblea dell’associazione, il Presidente del Tribunale non ha il potere di nomina del liquidatore, giacchè tal potere gli è attribuito solo in caso di omessa nomina da parte dell’assemblea (intervento surrogatorio) e di disaccordo tra i soci, mentre nella specie non c’era da svolgere alcuna funzione suppletiva;

che il liquidatore nominato per primo era in conflitto con gli interessi della liquidazione;

che la successiva sua sostituzione non aveva comportato il superamento della questione, perchè in ogni caso le nomine costituivano atti di indebita ingerenza dell’A.G. nelle vicende interne all’associazione, giacchè lo scopo perseguito era solo quello di tutela dell’interesse pubblico e non di sorvegliare il regolare svolgimento della liquidazione, e l’iniziativa esulava dal potere di sorveglianza contemplato dall’art. 12 disp. att., rientrando nelle attribuzioni devolute ad organo amministrativo a ciò deputato (la Prefettura);

– che, comunque, il Presidente del Tribunale non aveva il potere di annullare le deliberazioni assembleari legittimamente adottate dai soci nè di disapplicarle nè di sostituire la volontà dei soci, nè di decidere controversie sul contratto sociale, altrimenti verificandosi la violazione degli artt. 25, 102, 111 Cost., e che in ogni caso l’estinzione dell’associazione si verifica solo con la chiusura della procedura di liquidazione;

– che nel decreto in oggetto si leggeva infatti "che l’estinzione della persona giuridica non può essere posta nel nulla da una successiva assemblea straordinaria che abbia revocato lo scioglimento precedentemente deliberato; che, oltretutto, la revoca dello scioglimento non ha sciolto nessuno dei dubbi sulla capacità "sopravvenuta" della stessa associazione di "raggiungere" lo scopo sociale, in assenza di qualsiasi indicazione di circostanze sopravvenute (sul piano fattuale e patrimoniale)";

che era di tutta evidenza che il predetto provvedimento risultava emesso in violazione dell’art. 12 disp. att., atteso che il potere di sorveglianza sulla liquidazione non consente al Presidente del Tribunale di annullare ex officio le delibere legittimamente adottate dai soci, nè di disapplicare tali determinazioni.

I tre provvedimenti che il ricorrenti hanno impugnato, agevolmente individuabili avuto riguardo alle indicate date di deposito o di redazione nonchè alla rettifica apportata nella parte illustrativa del ricorso, alla rubricata data del primo, ineriscono ad un’associazione riconosciuta in ente morale e risultano resi ai sensi dell’art. 30 cod. civ. e art 11 disp. att. cod. civ., il primo anche in assenza di opposizioni, sia pure solo del liquidatore nominato dall’assemblea (avv.to Giorgi). Tali provvedimenti, quand’anche adottati nell’esercizio del potere di sorveglianza in ogni caso devoluto al Presidente del Tribunale dall’art. 12 disp. att., comma 1, integrano interventi di volontaria giurisdizione, privi di decisorietà e definitività, giacchè la nomina del liquidatore è revocabile o sostituibile in ogni tempo anche d’ufficio, ai sensi della medesima disposizione normativa, e giacchè essi si fondano su un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, di tal che sono insuscettibili d’impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalle peculiarità del caso, consigliano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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