Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34824

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A. è stato condannato nei due gradi di merito alla pena ritenuta di giustizia per i reati di danneggiamento aggravato, violazione di domicilio aggravata e lesioni volontarie personali in danno di M.M..

Con il ricorso per cassazione il L. deduceva con riferimento al delitto di danneggiamento la insussistenza dell’aggravante della esposizione alla pubblica fede ed il conseguente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una valida condizione di procedibilità.

Va subito detto che il ricorso concerne soltanto la condanna per il delitto di danneggiamento e, quindi, le statuizioni relative ai delitti di violazione di domicilio e lesioni sono divenute irrevocabili.

Il motivo dedotto non appare manifestamente infondato perchè, come emerge dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, sembra che il proprietario del veicolo si trovasse presso l’auto ed è, pertanto, discutibile che la stessa fosse stata parcheggiata sulla pubblica via e, quindi, esposta, come è consuetudine, alla pubblica fede.

Il ricorso non è, perciò, inammissibile, cosicchè è necessario prendere atto del tempo trascorso dal fatto commesso in data 8 gennaio 2003.

Il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi è decorso in data 23 luglio 2010, tenuto conto anche di quindici giorni di sospensione dello stesso.

Non ricorrono i presupposti per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalle due sentenze di merito.

Bisogna allora annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di danneggiamento contestato per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione ed eliminare il relativo aumento di pena per continuazione di un mese di reclusione.

Nel resto la sentenza impugnata non può che rimanere confermata per le ragioni già indicate.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di danneggiamento per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione ed elimina il relativo aumento per continuazione di un mese di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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