T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-10-2011, n. 7943 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– rilevato che

il ricorso appare fondato, in quanto la documentazione richiesta ha ad oggetto atti concernenti la situazione giuridica del medesimo soggetto ricorrente, in particolare al fine di verificare la congruità degli importi percepiti e delle relative ritenute, nel contesto del rapporto intercorso con le amministrazioni resistenti;

– considerato che in proposito, se per un verso l’istanza si fonda sull’esercizio del preminente diritto di difesa ex art. 24 Cost., per un altro verso nessun elemento rilevante in termini contrari emerge dalla difesa dell’amministrazione;

– ritenuto che, mentre nessuno specifico motivo di diniego risulta opposto, al contrario la ragione posta a fondamento della istanza (cioè la verifica della possibilità di contestare in giudizio la congruità dei calcoli al fine di valutarne la possibile incidenza nel calcolo delle spettanze previdenziali) appare specifica, in quanto integra quell’interesse richiesto dalla disciplina in tema di accesso al fine di consentire l’ostensione degli atti indicati, facendo capo ad un soggetto quale dipendente della p.a. in ordine ai rapporti con la stessa intrattenuti, cosicché la documentazione necessita al fine di verificare la sussistenza di elementi tali da dar luogo o meno alla concretizzazione della difesa giudiziale (avente carattere preminente anche in materia di accesso);

– considerato che pertanto alla fondatezza del gravame ne consegue l’accoglimento, con l’ordine di esibizione dei documenti richiesti entro il termine indicato come da dispositivo;

– atteso che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni resistenti, l’esibizione, entro 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrava della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se eseguita anteriormente, dei documenti richiesti.

Condanna le amministrazioni intimate in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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