Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-02-2012, n. 1589 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. e la moglie I.R. proponevano separate opposizioni a decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Messina, per il pagamento di somme a favore del Credito Italiano s.p.a., a seguito di scoperto relativo a due conti correnti, uno intestato ad entrambi, l’altro al solo C..

La predetta banca si costituiva in entrambi i procedimenti, che venivano riuniti.

Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, con sentenza 27/11-6/12/2003, accoglieva le opposizioni, revocava il decreto ingiuntivo, e condannava il solo C. al pagamento di somma nei confronti di Unicredito Italiano s.p.a.; rigettava le domande risarcitorie degli opponenti.

Proponevano distinti appelli il C. e l’ I..

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 22/5-15/11/2006, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava illegittima l’annotazione del gravame ipotecario iscritto dal Credito Italiano s.p.a., oggi Unicredit Banca s.p.a., in danno del C. e della I. e ne ordinava la cancellazione. Riconosceva il diritto dei predetti al risarcimento del danno da tardiva cancellazione dell’iscritta ipoteca per importo da liquidarsi in separata sede.

Ricorre per cassazione la Unicredit Banca s.p.a., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la I..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la Unicredit Banca s.p.a. lamenta violazione dell’art. 96 c.p.c., in quanto erroneamenente il giudice a quo avrebbe statuito sulla liquidazione in separata sede del danno riconosciuto derivante da illegittima annotazione di gravame ipotecario (e da tardiva cancellazione).

Va innanzi tutto precisato che non è in questione la qualificazione della relativa responsabilità, pacificamente inquadrata nella previsione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2 (il giudice, accertando l’inesistenza di un diritto, per cui, tra l’altro, è stata iscritta ipoteca giudiziale, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento del danno il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza).

Il motivo è fondato e assorbente.

Giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 5734/04) precisa che, in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per entrambi i casi contemplati dall’art. 96 c.p.c., la liquidazione non può essere rinviata ad altro giudizio, essendo la pronuncia al riguardo riservata in via esclusiva ed inderogabile, sia per l’an che per il quantum, al giudice competente per il merito della causa alla quale i danni si riferiscono.

Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, anche in ordine alle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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