T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che nella presente fattispecie, in favore del ricorrente – il quale ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno in data 6. 2 2009, malgrado abbia compiuto il 18° anno di età in data 7.3 2008, prima dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 22, lett.v) della legge 15.7.2009, n. 94, che ha dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno dei minori extracomunitari non accompagnati – non si rileva alcuna delle condizioni previste dagli artt.31 e 32 del D.L.vo 286/98, di seguito elencate, che consentano l’accoglimento della istanza:

a) presenza del minore sul territorio italiano da almeno tre anni con affidamento dello stesso ai sensi dell’art.2 della legge 4.5.1983, n.184, b) inserimento, anche successivo, in apposito progetto di integrazione sociale e civile gestito dagli enti previsti dalla legge per un periodo non inferiore a due anni;

Ritenuto altresì che nel caso di specie non si configura nemmeno l’affidamento di fatto, atteso che lo stesso affidamento ad un sedicente cugino, rivendicato dal ricorrente, non risulta in alcun modo provato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe proposto,

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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