Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 8-6-2010 la Corte d’Appello di Sassari confermava quella del Gip del tribunale della stessa città in data 16-12-2008 che, ad esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva riconosciuto M. M., docente universitaria, colpevole del reato di falso per aver attestato, nel registro dell’attività didattica e della frequenza degli studenti relativo agli AA 2002/2003 e 2003/2004, di aver impartito otto lezioni, in realtà tenute da altri, firmando i relativi fogli quale docente.

Pacifica essendo la materialità del fatto, si riteneva integrato il reato essendo stata consapevolmente prospettata un realtà diversa da quella effettiva, e veniva esclusa l’inoffensivita del falso dal momento che le indicazioni contenute nel registro (nomi degli studenti partecipanti, firme degli stessi, argomenti trattati e relativi orari) fanno fede delle attività svolte al fine della regolarità del corso, dell’ammissione all’anno successivo, e del conseguimento del diploma finale.

La circostanza che, secondo la M., essa avesse facoltà di farsi sostituire, che non esistesse al riguardo normativa di riferimento e che in buona fede si fosse limitata ad attestare la regolarità del corso, era ritenuta ininfluente in quanto essa aveva attestato, quale docente (termine che ha l’inequivoco significato di colui che tiene la lezione), circostanze che non poteva conoscere per scienza diretta (in due casi, tra l’altro, non risultava neppure chi l’avesse sostituita), essendo rimasta assente dalle lezioni.

Ricorre l’imputata tramite il difensore avv. P. Federici, per chiedere l’annullamento della sentenza, deducendo vizio di motivazione sotto i seguenti profili. Liceità della sostituzione (avvenuta ad opera di docenti qualificati, in linea con la previsione dei corsi integrati, tenuti da più docenti, prevista dalla riforma universitaria del 1980); assenza di normativa, nell’università di Sassari, sulle modalità per farla risultare (assenza confermata dalla mancanza, nei moduli del registro, di una parte dedicata alla sostituzione); valenza di attestazione, piuttosto che di certificazione, della regolarità del corso, da attribuire alla sottoscrizione dell’imputata; mancanza di qualunque interesse, anche solo curriculare, della M., al presunto falso, non avendo la stessa riportato, in anni accademici precedenti, nel proprio registro personale, neppure tutte le ore effettivamente tenute (registri che la corte ha erroneamente ritenuto non presenti atti).

In particolare il ricorrente, riportando stralci delle relative deposizioni, contesta che le testimoni D. e De. abbiano dichiarato che il registro dell’attività didattica e della frequenza degli studenti, debba essere sottoscritto dal docente e che, in assenza di questi, la sottoscrizione debba essere apposta dal sostituto ( De. ha affermato che la sostituzione è lecita e che è atto dovuto la sottoscrizione del registro da parte del docente del corso). Si sottolinea nel ricorso che la M. non ha espressamente dichiarato di aver tenuto lei le lezioni in contestazione, limitandosi ad attestare, non certificare, circostanze che poteva conoscere, essendo, ad esempio, impegnata in attività di ricerca nel laboratorio attiguo all’aula. L’asserito falso riguarderebbe comunque non una realtà diversa, ma una modalità diversa di insegnamento.

Inoltre la mancata indicazione dei sostituti non ne ha precluso l’individuazione e quindi la valutazione di idoneità, peraltro non rimessa alle strutture amministrative dell’ateneo, ma al preside, e in questo caso al direttore del dipartimento (che si identifica nella De., la quale è tra i sostituti delle M., mentre l’altro è il padre dell’imputata, anch’egli docente di farmacologia, e il terzo, ritenuto dalla corte territoriale un anestesista o un ricercatore non meglio identificato, è il prof. S., anch’egli docente della stessa materia).

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Premesso che non è contestato nè che le otto lezioni – individuate tra le numerose altre tenute dalla M. nel corso di due anni accademici – siano state tenute, nè che gli studenti, le cui firme di presenza figurano sul registro, vi abbiano partecipato, l’unico profilo di falso ideologico ravvisato dai giudici di primo e secondo grado, attiene alla persona del docente che le aveva impartite, risultante, dalla sottoscrizione in calce ai relativi fogli del registro, l’imputata, mentre gli accertamenti svolti avevano evidenziato trattarsi di altri soggetti, tutti peraltro in sostanziale possesso delle necessarie credenziali, essendo docenti delle stesse o similari materie, una in particolare, la prof. De., direttrice del dipartimento di appartenenza della M..

Ciò posto, si osserva come, a fronte della gratuità del corso e della mancanza di qualunque interesse, anche soltanto curriculare, alla falsa attestazione in capo alla prevenuta – che risulterebbe aver tenuto, in altri anni accademici, lezioni in numero addirittura superiore a quelle riportate nel registro personale -, il registro dell’attività didattica e della frequenza degli studenti, presenta la chiara finalità, come del resto evidenzia la sua denominazione, e come ritenuto anche dai giudici di merito, di attestare che una certa attività didattica è stata svolta e che determinati studenti vi hanno preso parte, allo scopo di certificare la regolarità del corso ai fini dell’ammissione degli studenti all’anno successivo e del conseguimento del diploma finale. Finalità che nella specie non risulta compromessa dalla condotta della M.. Privo di rilevanza penale è allora, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, il fatto che la predetta, pur non avendo tenuto le relative lezioni – è opportuno sottolinearne ulteriormente l’esiguità del numero, otto, in rapporto a due anni accademici, atta a fugare qualunque sospetto di abitualità del comportamento -, abbia sottoscritto i fogli relativi alle stesse nello spazio, in basso a destra, riservato al "docente".

Infatti, per quanto sul significato di tale termine non possano esservi dubbi, appare condivisibile l’osservazione del ricorrente secondo cui, da un lato, il foglio, per la sua configurazione, non offre la possibilità di far risultare eventuali sostituzioni, dall’altro la firma del docente ha il precipuo scopo, come già sottolineato, di dare atto, ai fini sopra ricordati, della regolarità delle lezioni, e quindi di quella del corso, piuttosto che di dar conto dell’identità del singolo docente – purchè abilitato – che l’ha tenuta.

Finalità da ritenersi raggiunta nei limiti, s’intende, in cui la sostituzione sia, come nella specie, estemporanea ed occasionale, ben potendo, in tal caso, il docente sostituito, essere comunque nella condizione di attestare, per scienza diretta o de relato dal sostituto, che la lezione – il che nel caso in esame non è oggetto di contestazione – è stata tenuta, e che determinati studenti (nella fattispecie, tra l’altro, in numero assai ridotto, inferiore alla decina) vi hanno preso parte.

L’insussistenza del fatto reato determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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