Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2-7-2010 la Corte di Appello di Lecce pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa in data 18.5.2009 dal Tribunale di Lecce – Sez. Grottaglie – nei confronti di T.E., ( M.F. e M.G., ritenuti responsabili del delitto di cui all’art. 588 c.p.) e rideterminava la pena a ciascuno inflitta, in Euro 200,00 di multa, ritenendo le attenuanti generiche già applicate dal primo giudice come prevalenti sulla aggravante contestata.

Venivano confermate le ulteriori disposizioni di primo grado, inerenti alle statuizioni civili, liquidando le spese in favore delle costituite parti civili come da dispositivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1-la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E):

in riferimento all’art. 588 c.p. per difetto degli elementi costitutivi del reato.

Nel merito rilevava che la Corte aveva solo parzialmente analizzato le risultanze processuali, travisandone il contenuto, atteso che le deposizioni testimoniali – delle quali il ricorrente trascriveva alcuni brani, si ritenevano tra loro contrastanti, mentre – d’altra parte – era carente la prova che vi fossero due gruppi contrapposti di contendenti.

2-Con ulteriore motivo la difesa rilevava la violazione dell’art. 192 c.p.p. per mancanza di prova certa della partecipazione dell’imputato T. alla rissa.(v. fl. 29 e segg. del ricorso).

In conclusione veniva chiesto per tali vizi l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

La prima censura della difesa, riferita alla violazione di legge penale inerente alla applicazione dell’art. 588 c.p. deve ritenersi infondata avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente, in conformità ai canoni giurisprudenziali di legittimità relativamente alla sussistenza degli elementi che integrano la fattispecie di rissa (infatti ha motivato sull’accertata esistenza, al momento del fatto, di due gruppi contrapposti, in uno dei quali vi era il T., indicato da plurime deposizioni testimoniali tra coloro che avevano realizzato l’aggressione).

Quanto alla osservanza dei criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p., si evidenzia che le deduzioni difensive sono inammissibili, perchè ripetitive e riguardanti il merito, oltre che tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze probatorie, che vengono esaminate specificamente e coerentemente in sentenza, sì da fare escludere la pretesa carenza di prova certa a carico dell’imputato ricorrente, come prospettato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E).

In conclusione non è dato ravvisare nel provvedimento impugnato i vizi di legittimità innanzi richiamati. Il reato non risulta estinto per prescrizione, essendo il relativo termine, sospeso per mesi sette e giorni cinque, onde la scadenza del termine di legge si verifica alla data del 6 febbraio 2012.

La Corte deve dunque pronunziare il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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