Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1582 Prescrizione e decadenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I contribuenti proposero ricorsi avverso avvisi di rettifica di dichiarazioni doganali, conseguenti a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale era stata contestata l’utilizzazione, ai fini dell’importazione di banane a tasso agevolato, di certificati d’importazione Agrim ritenuti falsi alla luce delle risultanze di accertamenti in sede penale.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dei contribuenti, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che annullò gli avvisi, per intervenuta decadenza dell’Agenzia dal potere impositivo.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

L’Amministrazione delle Dogane ha resistito con controricorso.

Socoba s.r.l. non ha svolto difese. Gli altri intimati hanno resistito con controricorso.

Con atto depositato il 19.12.2011, Adriafruit s.p.a. ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla trattazione della causa ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2011, art. 26, comma 1, come modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14, comma 1, lett. a.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso – con il quale l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – è fondato.

Dopo aver esposto lo sviluppo processuale e le contrapposte tesi delle parti, la decisione impugnata si esaurisce, quanto a motivazione, nella seguente perentoria affermazione "Il collegio ritiene che gli appelli siano fondati.

P.Q.M.

appelli per intervenuta decadenza dell’azione accertativa. Spese compensate"; e l’assoluta apoditticità della riportata motivazione, non offendo alcuna possibilità di identificare la ratio decidendi e sottoporla a controllo, rivela, l’effettiva ricorrenza del vizio denunciato (cfr. Cass. 16581/09, 871/09, 1756/06, 890/06).

Restando assorbiti gli altri motivi, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

P.Q.M. la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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