Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34816Competenza per materia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 16-6-2010 la Corte d’Appello di Trieste, confermando quella in data 29-1-2007 del Tribunale di Udine, riconosceva D. F.A. responsabile dei reati di violenza privata, ingiuria e minaccia in danno di D.G.R..

La pronuncia di responsabilità era basata sulle dichiarazioni della p.o., ritenute attendibili perchè riscontrate dai testi C. e Z., che avevano dato atto di una condotta complessivamente aggressiva ed ingiuriosa di D.F., il che rendeva attendibile anche l’episodio di minaccia avvenuto in presenza della teste D. P., nonostante talune divergenze, non determinanti, del racconto di questa rispetto a quello della p.o..

Ricorre D.F. per il tramite del difensore avv. A. Scalettaris, con sei motivi.

1) Incompetenza per materia del tribunale per essere competente il giudice di pace.

2) Vizio di motivazione attraverso la rilettura delle testimonianze e l’indicazione delle contraddizioni tra le stesse, contestandosi la valenza dei riscontri ritenuti dalla corte territoriale. Inoltre si deduce omessa motivazione sia in ordine all’argomento che lo sputo non costituisce ingiuria se non diretto alla persona, ma ad una cosa (nella specie il finestrino della sua automobile), sia in ordine alla richiesta di sanzioni sostitutive.

3) Erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo d’appello inerente al trattamento sanzionatorio ritenuto generico.

4) Erronea applicazione dell’art. 594 c.p. in quanto immotivatamente lo sputo è stato ritenuto ingiuria.

5) Violazione dell’art. 337 c.p.p. per mancata autenticazione della sottoscrizione di D.G..

6) Inammissibilità della costituzione di parte civile per irregolarità della procura speciale conferita all’avv. Patrone per inosservanza delle forme di cui all’art. 122 c.p.p..

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) La valutazione della corte territoriale di tardività dell’eccezione di incompetenza, è condivisibile, anche se per motivi diversi. Invero, mentre non si verte in un caso di incompetenza derivante da connessione ex art. 21 c.p.p., comma 3 – in quanto la sola connessione rilevante per i reati di competenza del giudice di pace è quella derivante dal concorso formale ( D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6), che non ricorre nel caso di specie in mancanza dell’unicità dell’azione -, tuttavia la rilevabilità o eccepibilità dell’incompetenza per materia è soggetta al termine stabilito dall’art. 491 c.p.p., comma 1, se il reato appartiene, come nella specie la minaccia e l’ingiuria, alla cognizione di un giudice di competenza inferiore ( art. 23 c.p.p., comma 2). Termine non rispettato in quanto l’eccezione, come dimostra l’accesso agli atti, reso necessario dalla natura della questione, era sollevata, nel procedimento di primo grado, all’udienza del 29-1-2007, ad istruttoria dibattimentale in corso.

2) In punto di asserito vizio di motivazione, poi, va ricordato che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio sulla base delle prospettazioni del ricorrente – che è quanto D.F. sollecita in sostanza con il secondo motivo -, esulando dai suoi poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. A fronte, s’intende, di congrua motivazione sul punto, nella specie effettuata dal giudice di merito.

Del pari insussistente il denunciato vizio di omessa motivazione tanto sulla doglianza relativa al carattere offensivo dello sputo, se diretto ad una cosa, dal momento che il giudice di primo grado, la cui pronuncia integra quella di secondo, ha logicamente affermato che lo sputo era chiaro indice di disprezzo, quanto su quella relativa alla richiesta di sanzioni sostitutive, non accolta dalla corte territoriale mediante richiamo alla personalità e alla condotta complessiva dell’imputato.

3) Manifestamente infondata, ai limiti dell’inammissibilità perchè ripetitiva di censura già proposta ed esaminata, è poi la doglianza inerente alla ritenuta inammissibilità, in quanto generico, del motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio, essendo indubbiamente generica l’affermazione che la pena base era troppo elevata ed eccessivo l’aumento per continuazione.

4) Nè è ravvisa bile erronea applicazione dell’art. 594 c.p., in quanto, come già rilevato, la sentenza di primo grado, la cui motivazione costituisce un tutt’uno con quella di secondo, ben motiva sul carattere spregiativo, quindi offensivo dell’onore e del decoro, di uno sputo, sia pure non indirizzato direttamente alla persona.

5) Infondata risulta l’asserita violazione di legge per mancata autenticazione della sottoscrizione della p.o. in calce alla querela, in quanto l’autentica della firma in calce all’incarico al deposito, che segue immediatamente l’atto, va intesa come riferita ad entrambe le sottoscrizioni, escludendo comunque qualunque dubbio sulla provenienza della querela da D.G..

6) Inammissibile è infine la doglianza sulla costituzione della parte civile, sia perchè formulata con generico richiamo all’inosservanza delle forme di cui all’art. 122 c.p.p., sia perchè tardiva in quanto nuova, essendo diversa dal motivo di appello relativo alla mancata nomina a difensore del procuratore speciale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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