T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1417 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– è oggetto del ricorso una domanda di emersione dal lavoro irregolare;

– si tratta di un rapporto di lavoro come badante cessato alla data del giudizio, ma in cui il datore di lavoro della ricorrente ha perfezionato la procedura di emersione stipulando il contratto di soggiorno;

– quando la procedura di emersione si è perfezionata (e trattandosi di fattispecie complessa, ciò avviene non con la mera domanda, ma soltanto con la stipula del contratto di soggiorno), la cessazione del rapporto di lavoro non impedisce la regolarizzazione dell’extracomunitario, che a quel punto non potrà ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (perchè lo ha perduto il lavoro), ma potrà beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi;

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE a carico dell’amministrazione resistente liquidate in euro 500 (oltre iva e cpa).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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