Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34815

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22-6-2010 la Corte di Appello di Genova confermava nei confronti di B.B. la sentenza emessa dal Tribunale di Massa in data 17-4-2007, con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 624 bis c.p. e condannata alla pena di mesi otto di reclusione, Euro 300, 00 di multa, con l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ritenuta equivalente alla recidiva e con la diminuente del rito abbreviato.

Nella specie era stata contestata la condotta di essersi impossessata, previa introduzione in un cortile di un edificio adibito a civili abitazioni, della somma di denaro (Euro 5,00), detenuta da F.P. nell’interno dell’autovettura di proprietà, fatto avvenuto in data 28-8-2006.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la erronea applicazione della legge penale.

A riguardo censurava la decisione nella quale si era affermata l’esistenza dei presupposti che integrano l’ipotesi di reato prevista dall’art. 624 bis c.p. in luogo di quella di furto semplice.

– La difesa negava, in particolare, che il cortile dell’ edificio ove si era verificato il fatto potesse essere considerato, ai fini della disposizione di cui all’art. 624 bis c.p., come luogo destinato ad uso abitativo, pur riconoscendo che si trattava di un bene condominiale.

Al riguardo il ricorrente, menzionando il concetto privatistico di pertinenza, rilevava che resterebbe ininfluente il richiamo ad un luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, concetto nel quale si includono studi professionali ed esercizi commerciali, essendosi in presenza di un cortile adibito a parcheggio di veicoli, incluso nelle parti comuni di un edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c..

Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Nel caso di specie la sentenza risulta correttamente motivata e non è ravvisabile il vizio inerente alla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, che risulta inquadrato dal giudice di merito nell’ambito dell’art. 624 bis c.p. in armonia con la giurisprudenza di questa Corte che con sentenza Sez. 4^ del 14-11- 2003, n. 43671, Sgaramella ed altre conformi tra cui Sez. 5, del 22- 11-2007, n. 43089, ha stabilito che "L’ipotesi di reato delineata dall’art. 624 bis c.p., in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come "destinato in tutto o in parte a privata dimora", la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa al furto in un negozio..).

Va menzionata, per ipotesi analoga, Sez. 413/11/2009, n. 43452 – RV 235022 – (ove si tratta dell’ipotesi di furto di un’autovettura parcheggiata in un cortile evidenziando che il reato di cui all’art. 624 bis c.p. è figura autonoma rispetto a quella del furto semplice).

I rilievi svolti dalla difesa circa la natura del luogo in cui era avvenuta la condotta furtiva, restano dunque privi di fondamento, al fine di sostenere la configurabilità del reato di furto semplice, non essendo indispensabile ai fini dell’art. 624 bis c.p. che il luogo venga effettivamente utilizzato ai fini abitativi. (v. Sez. 2, 21-6-2005, n. 23402, Sangallo RV 231885). Dunque per l’ipotesi di furto in un cortile adibito all’uso condominiale, deve ritenersi sufficiente tale destinazione, in sintonia con la citata giurisprudenza per consentire l’applicazione dell’art. 624 bis c.p..

In conclusione la Corte deve pertanto rigettare il ricorso, e la ricorrente va condannata come per legge al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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