T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1416 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– la domanda di emersione relativa al ricorrente presenta plurimi profili di irregolarità che impediscono che il ricorso possa essere accolto;

– si tratta, infatti, di una delle 5 domande presentate dallo stesso nucleo familiare;

– nel corso del procedimento amministrativo non è stata, inoltre, prodotta all’amministrazione documentazione medica sulla necessità di assistenza della figlia del ricorrente;

– e ciò anche a tacer del fatto che il datore di lavoro del ricorrente non godrebbe di reddito sufficiente, in quanto nel reddito imponibile non rientrano gli emolumenti di tipo previdenziale (circostanza che non risulta dal provvedimento impugnato, ma che è stata introdotta in giudizio dall’amministrazione nei documenti depositati);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente quantificate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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