Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 22-4-2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, confermando quella in data 6-12-2007 del Tribunale di Palmi sez. dist. di Cinquefrondi, riconosceva M.L. responsabile del reato di tentata violenza privata in danno di Mo.Pi..

Il fatto avveniva all’esterno di un locale, quella sera chiuso al pubblico in quanto riservato ad una festa privata. Secondo la prospettazione accusatoria, M., e B.S., nei cui confronti la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile, avevano, con la minaccia di fargliela pagare, tentato di costringere Mo., addetto al servizio di sicurezza, a farli entrare.

La testimonianza di Mo. è stata ritenuta reticente, se non addirittura falsa (in quanto aveva cercato di addebitare il fatto ad un gruppo indistinto di giovani), con trasmissione degli atti al PM, e la pronuncia di colpevolezza è stata fondata dalla corte territoriale sulle dichiarazioni del titolare del locale, S., che, avvertito da un cliente, aveva potuto vedere i due giovani spingere ed aggredire Mo. e minacciarlo.

Ricorre M. per il tramite del difensore avv. A. Napoli, con tre motivi.

1) Inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni dell’ufficiale di PG Ma., eccezione erroneamente disattesa dalla corte.

2) Inutilizzabilità ai fini della condanna delle contestazioni mosse al teste Mo..

3) Erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine all’art. 192 c.p.p., non essendosi tenuto conto che i due giovani, se responsabili, si sarebbero allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, e non essendo stati applicati i principi stabiliti da questa corte in materia di valutazione della prova, essendosi trascurato che il solo presente ai fatti era stato la p.o.

Mo..

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

E’ irrilevante la questione di inutilizzabilità posta con il primo motivo, dal momento che la corte territoriale non ha utilizzato per la decisione le dichiarazioni dell’ufficiale di PG Ma., ritenendo sufficienti quella del titolare del locale, S., che aveva assistito ai fatti.

Nè la corte reggina ha fatto uso a fini accusatori delle contestazioni mosse alla p.o. Mo., contrariamente a quanto sostenuto, peraltro in modo generico, con il secondo motivo.

Contestazioni valorizzate al solo fine di evidenziare la falsità della deposizione della p.o..

Infondato, da ultimo, anche il terzo motivo, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è esente dalle censure proposte, basate, da un lato, sul rilievo che M. e B., se responsabili, si sarebbero allontanati prima delle forze dell’ordine – rilievo inconducente dal momento che comunque i due furono visti da S. spingere, aggredire e minacciare Mo. affinchè consentisse loro l’accesso al locale -, dall’altro sull’assunto che il solo Mo., il quale non aveva accusato i due giovani, aveva assistito al fatto – assunto in contrasto con la testimonianza oculare, evidenziata in sentenza, di S. -.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *