Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34813 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4-5-2010 la Corte di Appello di Bari confermava a carico di C.M.L. la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Foggia in data 16-1-2008, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 112 e 624 bis c.p. per avere in concorso con altri, tra i quali un minore giudicato separatamente, sottratto beni esistenti nell’esercizio commerciale di profumeria di G.A. – fatto verificatosi la notte tra il 16 ed il 17 giugno 2004.

Per tale reato il primo giudice aveva inflitto la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 500 di multa, previa applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1- la violazione dell’art. 192 c.p.p..

Sul punto rilevava che la Corte territoriale aveva disatteso richieste della difesa tendenti alla acquisizione di videocassetta registrata inerente alla fattispecie oggetto dell’imputazione, essendo state rese deposizioni contrastanti dai testi escussi in dibattimento. Infatti, secondo la difesa, solo uno di essi, ossia il teste ritenuto di rilievo decisivo dalla Corte territoriale, aveva riconosciuto l’imputato quale autore dell’azione, mentre altri avevano asserito di non poter riconoscere il soggetto, per le cattive qualità del filmato.

In presenza di dati contrastanti, la difesa aveva avanzato, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., richiesta di acquisire il filmato, e la Corte territoriale aveva omesso di motivare sull’argomento. In base a tali rilievi il ricorrente riteneva il giudizio viziato per violazione dell’art. 192 c.p.p. e chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, per cui vale richiamare sentenza Sez. 5 – del 8/8/2000, n. 8891, Callegari – RV 217209 – In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità".

In CPP Tribuna sub art. 603 c.p.p. fl. 1803.

Nella specie deve dunque ritenersi avulsa da fondamento la censura difensiva concernente il mancato accoglimento della richiesta istruttoria, avendo la Corte territoriale valutato adeguatamente le risultanze processuali, richiamando puntualmente le dichiarazioni testimoniali, ritenute circostanziate ed attendibili.

Deve evidenziarsi in conclusione che questa Corte, in presenza di congrua e logica motivazione del Giudice di merito, dalla quale si evince chiaramente il rituale accertamento della infondatezza delle richieste dell’appellante deve ritenere insussistente il vizio dedotto dalla difesa, per pretesa violazione del principio dell’accertamento della responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, stante l’esauriente motivazione della sentenza impugnata.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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