T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorso è tutto impostato sulla circostanza che l’emersione sia stata negata alla ricorrente, in quanto condannata per il reato dell’art. 14, co. 5, t.u. stranieri;

– a seguito di istruttoria si è scoperto che in realtà la ricorrente è stata condannata non per il reato dell’art. 14, co. 5, t.u. stranieri, ma per il diverso reato dell’art. 13, co. 13, stesso t.u.;

– in memoria conclusionale la difesa del ricorrente sostiene che anche i provvedimenti di rigetto dell’istanza di emersione che si reggevano sulla condanna per il reato dell’art. 13, co. 13, t.u. dovrebbero seguire la stessa sorte di quelli che poggiavano sulla condanna per art. 14, co. 5, nonostante che il reato dell’art. 13, co. 13, non sia stato toccato né dalla pronuncia della corte di Giustizia 28. 4. 2011, né dalle Adunanza plenarie 7 e 8 del 2011;

– a sostegno della propria opinione il ricorrente produce la sentenza del Consiglio di Stato 4169/2011 che, ribaltando la sentenza di primo grado del Tar Brescia, ha dato ragione ad un ricorrente che era stato condannato per art. 13, co. 13 (difeso dallo stesso difensore di quello odierno);

– in realtà, però, la sentenza del Consiglio di Stato 4169/2011 riguarda l’art. 14, co. 5, e non il reato oggetto di questo ricorso; la difesa del ricorrente produce il provvedimento originario emesso in quel caso dall’amministrazione per dimostrare che si trattava in realtà di una condanna per art. 13, co. 13, ma la sentenza sia del Tar che del Consiglio di Stato sono motivate sul presupposto di una condanna per art. 14, co. 5;

– in definitiva, il difensore non può far valere come precedente giudiziario un errore (altrettanto giudiziario);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente liquidate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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