Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-09-2011, n. 34812 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13-1-2010 il GIP presso il Tribunale di Prato applicava su richiesta concorde delle parti – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. nei confronti di C.L. -(imputato del reato di cui all’art. 624 bis c.p., comma 2) – la pena di mesi uno di reclusione ed Euro 150, 00 di multa, intesa come aumento – ai sensi dell’art. 81 c.p., della pena inflitta con sentenza emessa il 22-2-2007, irrevocabile il 24-4-2007, e dunque determinando la pena complessiva in mesi quattro di reclusione ed Euro 450, 00 di multa. Detta pena veniva dichiarata condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Firenze, rilevando la violazione dell’art. 81 cpv. e art. 624 bis c.p..

A riguardo il Requirente rilevava che la pena era stata determinata in violazione dei limiti edittali di cui all’art. 624 bis c.p., anche con riferimento alla applicazione della continuazione.

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero secondo i canoni giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, vale il principio per cui "qualora diversi reati siano puniti con pena edittale nel minimo sostanzialmente diversa, il giudice non può determinare come reato più grave quello punito con pena edittale nel minimo inferiore (v. Cass. Sez. 6 del 2-10-1985, n. 8453 ed altre conformi).

Può essere altresì menzionata altra sentenza di questa Corte – Sez. 4^, in data 8 novembre 2000, n. 43822, Del Noce – RV217696 – per cui in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiarità di natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della congruità della pena, è il risultato finale dell’accordo e pertanto, quanto all’aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell’aumento sulla pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purchè non illegale". (in CP. Tribuna sub art. 81 c.p. fl. 391).

Orbene, nel caso di cui si tratta deve rilevarsi che la pena inflitta con l’impugnata sentenza non risulta "illegale". Infatti il Giudice ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, essendovi già condanna definitiva per il reato ritenuto di maggior gravità.

(ossia reato di cui all’art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7, per il quale la pena edittale è superiore a quella prevista per il reato ex art. 624 bis c.p.).

Pertanto resta priva di fondamento la censura articolata dal ricorrente in riferimento alla determinazione di pena a titolo di aumento per art. 81 cpv. c.p., che – nella specie – è riconducibile al limite di legge e non contrasta con il menzionato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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