Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1573 Ruoli delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Comune di San Zenone al Lambro ha notificato alla srl Immobiliare San Zenone una serie di accertamenti con cui le ha contestato il mancato pagamento dell’ICI realmente dovuta per gli anni 1995/2000 in relazione ad alcuni beni siti nel territorio comunale;

che la contribuente li ha impugnati davanti alla competente Commissione Tributaria ed in data 8/10/2002 il Comune ha notificato, in loro sostituzione, un nuovo avviso di rettifica contro il quale la Immobiliare San Zenone non ha proposto ricorso;

che il 18/2/2005 è stata consegnata alla contribuente cartella esattoriale per il pagamento di complessivi 216.344,94 Euro;

che a questo punto, la Immobiliare San Zenone si è rivolta nuovamente al giudice tributario, eccependo sia la tardività dell’iscrizione a ruolo e, in ogni caso, la sua nullità perchè priva di un valido titolo a monte ed, in parte, relativa a somme comunque non dovute, che la tardività della notificazione della cartella e la nullità della stessa per difetto di adeguata motivazione;

che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso per l’assorbente ragione della tardiva emissione dell’atto impugnato;

che il Comune di San Zenone al Lambro si è gravato alla Commissione Regionale, che con la sentenza in epigrafe indicata ha però condiviso la conclusione del primo giudice perchè data l’applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), in forza del quale la riscossione sarebbe dovuta avvenire entro l’anno successivo a quello di emissione dell’atto impositivo, ne derivava che "rispetto all’accertamento del Comune, notificato alla contribuente l’8 ottobre 2002, e divenuto definitivo il 7 dicembre 2002, il termine di decadenza e(ra) stato correttamente stabilito alla data del 31 dicembre 2003, anteriormente alla iscrizione a ruolo" dichiarata esecutiva soltanto il giorno 26 novembre 2004;

che il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo che la norma applicabile in tema di riscossione coattiva delle somme liquidate per ICI, sanzioni ed accessori non era quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, ma quella di cui al D.Lgs n. 504 del 1992, art. 12, che prevedeva come termine il 31 dicembre del secondo anno successivo, divenuto poi il terzo per effetto dell’innovazione introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. e);

che la srl Immobiliare San Zenone ha depositato controricorso illustrato da successiva memoria, con cui ha sostenuto l’infondatezza dell’avversa tesi;

che la causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 9/6/2011, è stata rinviata a nuovo ruolo per mancanza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.;

che la Cancelleria ha provveduto ai necessari avvisi e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 10/1/2012 previa acquisizione della dichiarazione del Sindaco del Comune di avere interesse alla definizione del giudizio;

che nel corso della discussione il difensore della controricorrente ha, per la verità, contestato l’idoneità di tale dichiarazione, sostenendo che il Sindaco avrebbe dovuto farsi previamente autorizzare dalla Giunta municipale;

che l’obiezione non può essere, però, condivisa perchè l’adempimento di cui alla L. n. 183 del 2011, art. 26 non integra un atto assimilabile a quello di proposizione del giudizio, in quanto costituisce una semplice dichiarazione endoprocedimentale, che mirando unicamente a far constare la perdurante esistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso, si muove nella stessa direzione di quest’ultimo, per cui non abbisogna di ulteriori autorizzazioni oltre quella originariamente già concessa (ove realmente necessaria: v. da ultimo al riguardo C. cass. 2010/13968);

che passando adesso all’esame del ricorso, occorre considerare che all’epoca dei fatti la riscossione dell’ICI era regolata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, secondo il quale il credito comunale andava iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notificazione dell’avviso di accertamento o liquidazione;

che contrariamente a quanto sostenuto dalla contro ricorrente e dalla sentenza impugnata, tale disposizione non è mai stata sostituita da quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17;

che nella parte che qui interessa, infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 è stato espressamente abrogato soltanto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. e), che ha, in tal modo, implicitamente ma inequivocabilmente dimostrato che fino a quel momento la predetta disposizione era rimasta in vigore (v., sul punto, pure C. cass. 2009/24301 e 2010/15473);

che oltre ad abrogare la cennata disposizione, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 ha, conformemente a quanto già stabilito in tema d’imposte dirette dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005, unificato le fasi della iscrizione a ruolo e della notifica della relativa cartella, fissando per la sua consegna al contribuente il termine ultimo del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

che in base al successivo comma 171, tale disciplina risulta applicabile anche ai rapporti d’imposta pendenti al momento di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 (C. cass. 2011/10958); che non occorre interrogarsi sulla legittimità costituzionale della predetta disposizione, in quanto del tutto ininfluente nel caso di specie in cui non ha "salvato" retroattivamente il Comune, perchè quest’ultimo aveva già evitato la decadenza eseguendo l’iscrizione nel novembre 2004 e, dunque, nel più breve termine all’epoca previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12;

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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