Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. Iniziative immobiliari, proprietaria di posti barca ubicati nella darsena di Aprilia Marittima, propose istanza di rimborso dell’imposta straordinaria immobiliare (Isi) pagata il 15.12.1992.

La commissione tributaria provinciale di Roma respinse l’impugnazione avverso il silenzio-rifiuto.

La società appellò la sentenza e, nella resistenza dell’amministrazione, la quale aveva eccepito che la parte avrebbe dovuto proporre l’istanza all’ex intendente di finanza del Veneto, donde non si sarebbe validamente formato il silenzio-rifiuto, la commissione tributaria regionale del Lazio accolse il gravame, sostenendo che l’inoltro dell’istanza alla direzione regionale di Roma, anzichè all’amministrazione periferica, non aveva pregiudicato il diritto al rimborso.

Avverso la sentenza di secondo grado l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

L’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale il ricorso per cassazione risulta spedito a mezzo posta alla sede della società intimata, contiene l’indicazione di mancata consegna "per irreperibilità del destinatario".

L’avviso di ricevimento della ulteriore raccomandata, spedita all’indirizzo del difensore nominato per il giudizio d’appello, contiene l’indicazione "indirizzo inesistente".

Consegue che, non risultando notificato nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49), il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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