Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-09-2011, n. 34728

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Gela ha condannato P.F., Pa.

A. e P.R. alla pena di due anni di reclusione e Euro 2000,00 di multa ciascuno per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di sabbia su una superficie di circa 2000 metri quadri sita in contrada (OMISSIS), in un’area a circa 150 metri dalla battigia, zona soggetta a vincolo paesaggistico, con la conseguente responsabilità anche per aver eseguito lavori di sbancamento senza la prescritta autorizzazione e per alterazione delle bellezze naturali; fatti commessi il (OMISSIS).

2. La Corte di appello ha confermato la sentenza salvo la riduzione della pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, per meglio adeguarla ai fatti commessi.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore degli imputati. Con un comune ricorso deduce difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità; i ricorrenti si trovavano sul posto solo per un lavoro che era stato commissionato da tale (OMISSIS) e gli stessi verbalizzanti hanno riferito che due di loro "assistevano" a lavori di sbancamento e prelievo di sabbia, mentre il prelievo era posto in essere da una persona che era riuscita a fuggire. Si lamenta inoltre il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione della pena, nonchè l’erronea motivazione sul diniego della richiesta continuazione con altri reati dello stesso tipo commessi in precedenza.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte di appello ha chiarito con precisione e puntualità le ragioni della ritenuta responsabilità. Pa. e P. F. sono stati visti vicino ad una ruspa che stava operando lo sbancamento di una duna, caricandola su un camion; ruspa e camion sono risultati di proprietà o utilizzati da P.R.;

quest’ultimo, non presente al momento dell’intervento della p.g, veniva chiamato al telefono dal figlio F. ed affermava che i due lavoravano con lui e tentava di spiegare le ragioni dello sbancamento, sostanzialmente ammettendolo. Si tratta, come già osservato dalla sentenza impugnata, di un quadro probatorio assolutamente non equivoco, rispetto al quale le dichiarazioni del teste G. erano ininfluenti atteso che quest’ultimo si era limitato a riferire che aveva commissionato un lavoro agli imputati.

3. Manifestamente infondata è la censura circa la mancanza di motivazione in ordine alla circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena avendo trovato tali richiesta puntuale risposta nella sentenza di primo grado che ha messo in luce come le numerose precedenti condanne fossero ostative alla concessione della sospensione a P.R. e C.; la sospensione è stata invece concessa a P.F.. Nulla è stato ulteriormente e specificamente dedotto con l’appello, ed in particolare la richiesta di attenuanti generiche è risulta contenuta solo nelle conclusioni e quella di sospensione condizionale nemmeno formulata.

La richiesta di riconoscimento della continuazione con altri reati già giudicati è stata respinta in considerazione del fatto che tali reati erano stati commessi in epoca assai lontana, ciò che escludeva la possibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso.

3. Conclusivamente i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle Cassa delle ammende, che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali delle spese del procedimento nonchè, ciascuno, al versamento di Euro mille, in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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