Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1570 Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Dickiman s.r.l. presentò una dichiarazione integrativa della dichiarazione mod. 760/1990, esponendo un credito per Ilor e un altro per Irpeg e chiedendone contestualmente il rimborso. Fatti due solleciti rispettivamente in data 11.3.1996 e 21.11.2002 – e non avuta risposta, in data 7.3.2005 la società propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto.

Il ricorso fu accolto dalla commissione tributaria provinciale di Milano sul rilievo che parte ricorrente, nei modi anzidetti, aveva provveduto a interrompere i termini di prescrizione.

L’appello dell’amministrazione finanziaria è stato respinto dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 5/18/2007, con enunciazione della tesi che – fermo il principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi anche quando il contribuente se ne avvalga per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta o per ripetere tributi versati in autotassazione l’istanza dell’11.3.1998 doveva considerarsi quale mero sollecito, essendo stata, invece, l’istanza di rimborso, contenuta nella dichiarazione integrativa del 29.7.1991, e quindi entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato art. 38.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suddetta, articolando un motivo di censura. L’intimato ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

Con unico motivo l’amministrazione, denunziando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, ascrive alla decisione di non aver considerato che (a) "le dichiarazioni integrative in danno del contribuente non erano ammesse al tempo in cui la dichiarazione integrativa (era stata) presentata dalla società per l’anno 1989"; sicchè detta dichiarazione doveva ritenersi "priva di effetti"; (b) "la contribuente avrebbe potuto ottenere il rimborso solo presentando (non già una inammissibile ed efficace dichiarazione integrativa, bensì) una apposita istanza di rimborso nei termini di cui all’art. 38 cit. applicabile ratione temporis".

Il motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., in quanto la suddetta critica non risulta poi conclusa dalla prescritta formulazione del quesito di diritto (stante la data di pubblicazione della sentenza impugnata – 8 marzo 2007 – cui segue la soggezione del ricorso per cassazione alla disposizione sopra richiamata).

Tanto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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