Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-09-2011, n. 34726

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G.C. avverso la sentenza emessa in data 15.12.2010 dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di quella del Tribuna le di Ferrara del 24.5.2007 con la quale il ricorrente era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato di una bicicletta ( art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, commesso l'(OMISSIS)), concedeva l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. equivalente all’aggravante e riduceva la pena inflitta a mesi sette di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, al mancato contenimento della pena nei minimi di legge e al giudizio comparativo di mera equivalenza adottato per la concessa attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.

Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della commisurazione della pena, contestando gli apprezzamenti valutativi dal medesimo svolti nella sentenza impugnata (come quello relativo alla carenza di spontaneità della confessione).

L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono dunque i rilievi fattuali del giudice di merito (esistenza di "numerosissimi" precedenti penali) che rendevano l’imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio e ciò attraverso sia la concessione delle ulteriori circostanze attenuanti generiche, sia il giudizio di comparazione più favorevole, sia, comunque, una riduzione ulteriore della pena inflitta.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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