Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1568 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.G.I. e C.M. hanno impugnato l’avviso di maggior valore loro notificato, ai fini dell’imposta di registro ed Invim, per un terreno ceduto con atto registrato nell’ottobre 1993.

CTP e CTR hanno respinto il ricorso. I contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza d’appello con tre motivi. L’Amministrazione non si è difesa.

Motivi della decisione

I tre motivi di ricorso non sono da accogliere.

Il primo è inammissibile. Deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Omessa pronuncia sul punto". Lamenta che parte ricorrente "pur avendo dedotto quale motivo di gravame sia in primo grado che in sede di appello la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, non ha ottenuto alcun pronunciamento in merito da parte delle adite Commissioni".

La doglianza censura l’omessa considerazione di alcuni elementi di vantazione del terreno compravenduto che ne avrebbero giustificato una stima inferiore. Non è riconducibile a vizio della decisione perchè non critica la sentenza ma il comportamento dell’Ufficio.

Quanto alla "omessa pronuncia sul punto" non specifica i dati di fatto rilevanti e le deduzioni delle quali la CTR non avrebbe tenuto conto.

Il secondo motivo è infondato. Denuncia "violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, artt. 53 e 57 e della L. n. 75 del 1993". Lamenta che non sia stata accolta la eccezione di tardivita dell’accertamento in quanto riferito ad atto formato dopo il 31 marzo 1991, cui non sarebbe stata applicabile – come la CTR ha ritenuto – la sospensione del termine stabilita dalla L. n. 413 del 1991, art. 57.

La tesi è erronea, come questa corte ha già deciso ("In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che, a seguito della modifica recata alla disposizione dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 4, comma 1, lett. m), n. 1, convertito nella L. 24 marzo 1993, n. 75, l’accertamento delle imposte indicate nella stessa L. n. 413 del 1991, art. 53 (nella specie, dell’imposta di registro) trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, perchè, in diretta dipendenza dalla natura giuridica della sospensione temporale, la legge che la dispone rende irrilevante che l’inizio del termine cada prima e fuori del periodo di sospensione o al suo interno" Cass. 15118 del 30/06/2006).

Il terzo motivo lamenta (sotto la rubrica "Efficacia di sentenza definitiva su controversie simili") che "pur avendo dedotto quale motivo di annullamento dell’avviso di accertamento (OMISSIS) sia in primo grado che in appello, la sentenza passata in giudicato, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale – sezione 13 n. 19/03/00 che ha annullato l’avviso di accertamento (OMISSIS) di altro soggetto acquirente, non ha ottenuto alcun pronunciamento in merito dalle commissioni adite".

La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non riproduce il contenuto della sentenza che assume trascurata e non spiega in che modo (essendo stata pronunciata "inter alios") avrebbe condizionato l’esito del presente giudizio.

Va quindi respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè l’Amministrazione non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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