Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-09-2011, n. 34725 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, D.R.F. è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato di una borsetta forzando il finestrino di una autovettura e condannato a quattro mesi di reclusione e 120,00 euro di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce l’erroneità della stessa laddove ha ritenuto sussistere l’aggravante della violenza sulle cose in relazione all’abbassamento del finestrino per prendere la borsa; non si è trattato di un gesto volontario volto a forzare il finestrino ma di una conseguenza casuale del gesto di introdurre il braccio nella macchina, fino a raggiungere la borsa, determinata dal peso del corpo. Si lamenta poi che la Corte di appello abbia ritenuto che fossero state concesse le attenuanti generiche, della cui mancata concessione egli invece si era doluto con l’appello.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. L’aggravante della violenza sulle cose è stata correttamente applicata dai giudici di merito essendo stato accertato che l’imputato ha forzato il finestrino della vettura, introducendovi dentro il braccio e spingendo verso il basso per consentire al braccio di raggiungere la borsetta, tanto che fu poi necessario riparare il vetro; l’imputato è dunque ricorso alla forza fisica per vincere la resistenza del finestrino, integrando con tale comportamento l’aggravante in parola.

3. Quanto al secondo motivo, occorre precisare che con la sentenza di primo grado era stata concessa all’imputato l’attenuante del risarcimento del danno – e non le attenuanti generiche – con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante della violenza e alla contestata e ritenuta recidiva reiterata specificala pena è stata fissata in sei mesi di reclusione ridotti a quattro per il rito abbreviato; il giudice di appello ha confermato tale giudizio così esprimendosi "incensurabile deve ritenersi la determinazione della sanzione benevolmente operata dal primo giudice movendo da una pena base pari al minimo edittale, con esatta valutazione della biografia penale del prevenuto, ostativo alla valutazione di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 6.. sulla ritenuta aggravante e sulla contestata recidiva". Secondo il ricorrente sarebbe chiara la confusione della sentenza di appello che sembra ritenere che le attenuanti generiche fossero state concesse in primo grado, mentre invece non erano state concesse e l’imputato aveva formulato un motivo di appello al riguardo.

Osserva il Collegio che la motivazione resa dalla Corte di appello presenta in effetti un margine di incertezza, non essendo chiaro se effettivamente la Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche fossero state già concesse e già valutate nella comparazione con le aggravanti, ovvero se, come pure possibile in base al tenore letterale della motivazione, ft la Corte stessa, pur riconoscendo l’imputato meritevole di tale attenuante, abbia comunque condiviso il giudizio di equivalenza. In ogni caso una tale incertezza non può condurre all’annullamento della sentenza dal momento che la pena non avrebbe comunque essere determinata in maniera inferiore a quella stabilita in primo grado, tenuto conto che l’art. 69 c.p., comma 4, come modificato con L. n. 251 del 2005, stabilisce il divieto di considerare prevalenti le circostanze attenuanti, si tratti di una o più di esse, in presenza della recidiva reiterata. Deve dunque ritenersi il difetto di interesse dell’imputato alla doglianza in questione (v.sez. 4, 11.1.1988 n.11114 rv 179733).

4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *