T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 2432 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti premettono in fatto:

che in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale ed elezione del Sindaco del Comune di Varese, in data 16.4.2011, il Partito Democratico, Varese&L. e l’Italia dei Valori hanno presentato le rispettive liste dei propri candidati alla carica di consiglieri comunali in appoggio alla candidatura a Sindaco di L.O., sostenuta anche da Sinistra Ecologia e Libertà;

che nella lista dei candidati del Partito Democratico alla carica di consigliere comunale vi erano, tra gli altri, anche gli odierni ricorrenti dott. R.M. e M.A. e nella lista dell’Italia dei Valori A.M.;

che per l’elezione alla carica di Sindaco del Comune di Varese si sono candidati anche:

A. F.: sostenuto da Popolo delle Libertà e Lega Nord;

Mauro Morello: supportato da Unione di Centro, Futuro e Libertà e Partito Repubblicano Italiano;

A.N.: sostenuto da Movimento Libero;

F.C.; supportato da Movimento 5 stelle;

C.S.: appoggiato da Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani;

M.D.P.R.: sostenuto da Pensionati e La Varese che vorrei;

F.I.: sostenuto da Alleanza di Centro e Libertà e autonomia CD Lombardia;

C.: appoggiato da Fronte Indipendentista;

R.G.: sostenuta da Unione ItalianaVarese Zona franca;

che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha ottenuto, al primo turno, più del 50% dei voti;

che, infatti, A. F. (sostenuto da Popolo della Libertà e Lega Nord) ha ottenuto 20.035 voti (pari al 49,36%) e L.O. (appoggiata da Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori e Varese&L.) 12.303 (pari al 30,25%);

che, pertanto – avendo il Comune di Varese una popolazione superiore a 15.000 abitanti – si è reso necessario lo svolgimento del secondo turno elettorale (c.d. ballottaggio);

che i due candidati che si sono confrontati al ballottaggio, A. F. e L.O., hanno concorso con le liste che li avevano già sostenuti al primo turno;

che il Partito Democratico, in data 27.5.2011, ha trasmesso alla Commissione Elettorale Centrale una memoria partecipativa in cui ha illustrato, tra l’altro, che, conformemente a quanto previsto dall’art. 73, commi 8 e 10 del D.Lgs. 267/2000, nella ripartizione dei seggi alla carica di Consigliere del Comune di Varese, stante il ballottaggio, si sarebbe dovuto tener conto sia del numero di voti ottenuti al primo sia di quelli conseguiti al secondo turno elettorale, come recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato (sez. V, 28.2.2011, n. 1269);

che al secondo turno per l’elezione del Sindaco di Varese il candidato F. (sostenuto da Popolo della Libertà e Lega Nord) ha ottenuto 19.420 voti e la candidata Oprandi (sostenuta da Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Italia dei Valori e Varese&L.) 16.615 voti;

che la Commissione Elettorale centrale di Varese, in data 1.6.2011, ha proclamato eletto Sindaco di Varese A. F.;

che la Commissione Elettorale centrale di Varese, nella ripartizione dei 13 seggi spettanti alla minoranza, pur dando atto della presentazione della succitata memoria partecipativa da parte del PD, ha ritenuto che "di fronte all’incertezza interpretativa della normativa attestata dalla stessa contrastante giurisprudenza amministrativa, all’unanimità ritiene di procedere all’assegnazione dei seggi (…) in base ai risultati non del turno di ballottaggio, ma del primo turno elettorale (Consiglio di Stato, sez. V, 16.3.2010, n. 1519);

che, pertanto, la Commissione Elettorale, in violazione delle modalità di ripartizione dei seggi previste dalla legge, in ordine alle quali non sussisterebbe più alcun dubbio atteso quanto da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato, del tutto arbitrariamente avrebbe ripartito i 13 seggi spettanti alla minoranza considerando, anche per le liste che a supporto di L.O. hanno concorso al ballottaggio, solo i voti ottenuti al primo turno;

che, in forza dell’applicazione di tale illegittima ripartizione dei seggi alla carica di Consigliere tra le liste partecipanti alla tornata elettorale, sarebbero stati proclamati eletti, tra gli altri, i candidati E.I. (dell’UDC), A.N. (di Movimento Libero) e F.C. (di Movimento 5 Stelle), che non ne avrebbero invece avuto diritto considerato che le rispettive liste di appartenenza non sono state ammesse al turno di ballottaggio e tantomeno hanno fatto alcun apparentamento con i candidati ammessi al secondo turno elettorale, e dunque il loro quoziente elettorale sarebbe stato decisamente inferiore rispetto a quello delle liste concorrenti collegate a L.O. necessario per ottenere un seggio di consigliere comunale;

che, di conseguenza, a seguito dell’applicazione del succitato illegittimo sistema di ripartizione dei seggi da parte della Commissione Centrale, come risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale del 17.5.2011, sarebbero stati illegittimamente esclusi dal Consiglio Comunale di Varese i ricorrenti M.A. e R.M. (rispettivamente primo e secondo dei non eletti nella lista del Partito Democratico) ed A.M. (primo dei non eletti dell’Italia dei Valori).

A sostegno del proprio gravame i ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 73, commi 8 e 10, del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione per inosservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare per contraddittorietà manifesta e difetto assoluto di motivazione.

I ricorrenti contestano, sostanzialmente, che la Commissione Elettorale avrebbe ripartito i seggi alla carica di consigliere comunale in base alle cifre elettorali risultanti dal primo turno di votazione, senza tener conto dei risultati ottenuti al secondo turno dalle liste o gruppi di liste collegate in fase di ballottaggio al candidato diverso da quello poi proclamato eletto alla carica di Sindaco.

Lamentano, inoltre, che la succitata ripartizione sarebbe avvenuta in aderenza ad un orientamento giurisprudenziale ormai desueto e contrastante con la ratio dell’art. 73 – consistente nell’assicurare la migliore governabilità dell’ente locale mediante la spettanza alla maggioranza del 60% dei seggi, alla quale dovrebbe essere contrapposta una compatta opposizione – senza alcuna idonea motivazione ed omettendo la necessaria attività istruttoria sul punto.

Si sono costituiti i controinteressati, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La questione sottesa alla decisione della presente controversia concerne la corretta interpretazione dell’art. 73, commi 8 e 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare la giusta modalità di ripartizione dei seggi alla carica di consigliere comunale fra le liste elettorali o i gruppi di liste a seguito del ballottaggio, nell’ipotesi in cui non vi sia stato alcun apparentamento delle liste non collegate ai due sindaci partecipanti al turno di ballottaggio con questi ultimi.

La norma succitata così recita ai commi 4, 7, 8, 9 e 10: "…4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

7. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria….

9. Nell’àmbito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,…..sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8".

Nella fattispecie all’esame del collegio, concernente l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Varese nella primavera scorsa, la Commissione Elettorale, considerato che tra il primo turno e il ballottaggio non era intervenuta alcuna modifica nell’apparentamento delle liste collegate ai candidati sindaci ammessi al turno successivo, ha ritenuto di procedere alla assegnazione dei seggi in base ai risultati del primo turno elettorale.

I ricorrenti contestano tale metodo seguito dalla Commissione, sostenendo la tesi per la quale anche in assenza di modifica degli apparentamenti tra le liste la ripartizione dei seggi dovesse essere effettuata sommando i risultati ottenuti sia al primo turno che in sede di ballottaggio. In subordine, si sarebbero, comunque, dovuti calcolare i voti ottenuti dalle liste in sede di ballottaggio. Ciò si ricaverebbe dalla complessiva lettura della disposizione normativa all’esame (art. 73 d.lgs. n. 267/2000) e sarebbe comprovato dal più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1269; TAR Campania, sez. II, n. 2669/2010; TAR Lombardia, sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 6987), oltre che dalla ratio ispiratrice della riforma elettorale, tesa a garantire la migliore governabilità dell’ente locale mediante l’attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al sindaco eletto, alla quale dovrebbe risultare contrapposta una compatta opposizione.

Il collegio non concorda con la tesi espressa da parte ricorrente.

A prescindere dalla condivisione o meno dell’interpretazione sposata dal più recente orientamento giurisprudenziale sul tema della ripartizione dei seggi a seguito del turno di ballottaggio, deve osservarsi che tale tesi è stata elaborata in considerazione della situazione di fatto che accomunava le fattispecie all’esame dei giudicanti, tutte caratterizzate dalla circostanza della avvenuta modifica degli apparentamenti fra le liste rispetto al primo turno per l’effetto della scelta esercitata ai sensi dell’art. 72, comma 7, del più volte citato d.lgs. n. 267/2000, in base al quale: "Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate". Tale possibilità è stata, infatti, interpretata come dimostrazione della rilevanza che il legislatore ha inteso attribuire alle coalizioni tra gruppi, essenziali nella decisiva fase del riparto dei seggi a seguito di ballottaggio. Ne deriva che la succitata elaborazione giurisprudenziale, cui è sottesa la modifica degli apparentamenti, non può ricevere applicazione nella fattispecie in questione, nella quale non si sono verificate modifiche negli apparentamenti, atteso che lo schieramento delle liste collegate ai due sindaci ammessi al ballottaggio è rimasto immutato e quelle collegate ai candidati sindaci non ammessi al secondo turno hanno deciso di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 72.

Tanto premesso, l’operato della Commissione Elettorale, come risulta dall’esame del verbale delle operazioni elettorali redatto a seguito del ballottaggio, si è ispirato al principio democratico della rappresentatività delle minoranze e del rispetto della volontà che l’elettore, per i voti di lista, ha potuto compiutamente esprimere nel procedimento elettorale solo al primo turno. Solo in quel momento, infatti, concorrevano alla competizione elettorale tutte le liste, comprese quelle rimaste poi escluse dal turno di ballottaggio perché non apparentate con alcuno dei due candidati sindaci ammessi in tale fase. Solo ai voti riportati al primo turno, dunque, la Commissione avrebbe potuto fare riferimento nella ripartizione dei seggi tra le liste o i gruppi di liste collegati.

Ragionando diversamente si sarebbe, infatti, addotta una ulteriore condizione (quella dell’apparentamento con uno dei due gruppi di liste collegati ai candidati sindaci ammessi al ballottaggio) oltre a quella dello sbarramento del 3% previsto dall’art. 73, comma 7, per accedere alla ripartizione dei seggi al consiglio comunale.

Riguardo, infine, all’assunta violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento e al difetto di istruttoria e di motivazione della scelta della Commissione nonostante la memoria depositata dai ricorrenti avesse posto in luce la sussistenza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, deve osservarsi, al contrario, che dalla mera lettura del verbale delle operazioni elettorali redatto a seguito del turno di ballottaggio risultano ben evidenziate le ragioni a supporto della determinazione adottata, verbale in cui si legge che "La Commissione Elettorale dà atto che in data 31 maggio 2011 è stata rimessa all’Ufficio "memoria partecipativa" del Partito Democratico che chiede che l’assegnazione dei seggi venga effettuata in base ai risultati ottenuti dalle liste o coalizioni in sede di ballottaggio, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza in data 28.2.2011 n. 1269.

La Commissione Elettorale, considerato che tra il primo turno e il ballottaggio non è intervenuta alcuna modifica nell’apparentamento delle liste collegate ai candidati sindaci ammessi al turno successivo, di fronte all’incertezza interpretativa della normativa attestata dalla stessa contrastante giurisprudenza amministrativa, all’unanimità ritiene di procedere alla assegnazione dei seggi, secondo il metodo delineato dall’art. 73, comma ottavo, D.Lgs n. 267 del 2000, in base ai risultati, non del turno del ballottaggio, ma del primo turno elettorale (Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza in data 16.3.2010, n. 1519), così privilegiando il principio democratico della rappresentatività delle minoranze e del rispetto della volontà che l’elettore, per i voti di lista, ha potuto esprimere nel procedimento elettorale solo al primo turno".

L’operato della Commissione Elettorale è, dunque, da ritenersi del tutto legittimo.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per dichiarare l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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