Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O.M.A. impugnò la cartella esattoriale notificatale il 13.12.2002 per Iva, Irpef, Cssn e Contributo straordinario per l’Europa sostenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere di accertamento, il ricorso è stato accolto in entrambi i gradi di merito. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con un motivo. La contribuente non si difende.

Motivi della decisione

Col ricorso si deduce vizio di motivazione su punto decisivo e violazione del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 60. Si osserva che davanti alla CTP l’Agenzia non si era costituita, e che il giudice aveva dato credito alla affermazione della contribuente secondo la quale ella non aveva mai ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento preliminare alla cartella impugnata. Con l’appello, l’Ufficio avrebbe contestato l’assunto producendo copia dell’avviso di deposito dell’atto di accertamento presso la Casa comunale e copia dell’avviso del deposito inviato alla contribuente per lettera raccomandata, recante la annotazione che il plico non era stato richiesto nel periodo di giacenza.

Le deduzioni non integrano il requisito della autosufficienza del ricorso, e non consentono di apprezzarne la fondatezza. Non è precisato, infatti, se fosse stata eseguita e documentata l’affissione alla porta della abitazione della contribuente prescritta dall’art. 140 c.p.c.. La restituzione del plico per "compiuta giacenza" non era inoltre idonea a perfezionare il procedimento notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè il contribuente non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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