Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-09-2011, n. 34724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano con la quale F.G.B. è stato ritenuto responsabile di furto aggravato, di ricettazione di merce di provenienza furtiva, nonchè di ricettazione e detenzione illegale di una pistola Beretta cal. 7,65 e di un fucile semiautomatico Benelli e, unificati i reati con la continuazione, è stato condannato alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 1200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Lamenta in generale la estrema severità della sentenza e delle valutazioni operate dai giudici di merito che non hanno voluto rendersi conto che egli si era limitato a intrattenere leciti rapporti con F.T., al quale aveva fatto il favore di far depositare della merce nel garage della moglie. Con un primo motivo sostiene la nullità della sentenza per mancata notifica dell’avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. nel domicilio eletto (in data 21.3.2003) presso il proprio difensore di fiducia; la notifica fu invece effettuata (in data 19.1.2004) a mani della moglie presso l’abitazione della medesima e per mancato avviso dell’udienza preliminare, anche questo effettuato nell’abitazione della moglie; a tale riguardo contesta la motivazione data dai giudici, e sostiene che nell’interrogatorio del 7.2.2004 non vi era stata modifica del domicilio eletto, ma il F. si era limitato a firmare il verbale di interrogatorio che conteneva delle clausole prestampate. Altro profilo di nullità deriva dalla incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano, atteso che la competenza era del Tribunale di Macomer.

Con un secondo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui al capo A), e cioè il furto all’interno della Comunità Montana; contesta l’ipotetico concorso morale ritenuto solo sulla base di una telefonata intercorsa con il F. in cui peraltro non si parlava della Comunità Montana ma della casa di amici, da lui indicati in persona di tale G. M.; riporta brani della testimonianza resa al dibattimento dal F., sostenendo che gli erano pienamente favorevoli nel senso che F. avrebbe escluso la sua responsabilità e si duole che i giudici, pur ritenendo credibile F., non abbiano tenuto conto del fatto che F. lo aveva ampiamente scagionato;

lamenta in ogni caso che non si sia motivato sulla rilevanza del suo contributo al reato.

Con il terzo motivo enuclea vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui al capo B), di ricettazione ; non vi è prova della consapevolezza della provenienza illecita del materiale depositato dal F. e dal Fl. nel garage della propria moglie; ed anzi F. e le altre persone coinvolte hanno escluso tale consapevolezza e confermato in sostanza che egli si era limitato a fare una cortesia al F. che era il proprio meccanico di fiducia; non vi è prova dell’ingiusto profitto essendo pacificamente emerso che egli aveva sempre pagato le riparazioni che gli faceva il F..

Il quarto motivo deduce la insussistenza dei fatti contestati ai capi C) e D), di ricettazione e detenzione di armi. Sostiene che la pistola era stata da lui rinvenuta tra gli oggetti che Fi. aveva depositato nel garage, appena prima dell’arrivo dei Carabinieri per la perquisizione ed era stata portata nell’abitazione della moglie per evitare che i figli, giocando, potessero trovarla e farsi male e tali circostanze, confermate da tutti i testi, erano state chiarite al pubblico ministero; quanto al fucile, non era suo e la località dove era stato trovato non faceva parte della sua isola ecologica Con il quinto motivo si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i fatti contestati non fossero di rilevante gravità, il comportamento processuale non riprovevole essendosi limitato a chiedere di essere giudicato con il rito ordinario e i precedenti fossero risalenti nel tempo e di natura diversa.

Si rappresenta poi la violazione dell’art. 192 c.p.p. per essere stata affermata la sua responsabilità solo in base alle dichiarazioni di F.T., individuo megalomane psicopatico e criminale, le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere confermata da riscontri estrinseci, mentre nella specie tutti i testi hanno riferito l’esatto contrario di quanto riferito dal F. e si eccepisce anche la intervenuta prescrizione dei reati contestati a far data dal 20.9.2010 Con una successiva memoria il difensore insiste nei motivi proposti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi manifestamente infondati, che non tengono conto della puntuale e dettagliatissima motivazione della sentenza di primo grado e delle più sintetiche ma altrettanto puntuali valutazioni espresse dalla corte di appello.

Quanto alle questioni processuali è sufficiente ricordare che F. si presentò per rispondere all’interrogatorio (il 7.2.2004), senza nulla eccepire, e pertanto sanando ogni eventuale difetto di notifica del precedente avviso di deposito degli atti; in quella sede dichiarò di confermare – come risulta evidente dal tenore letterale dell’atto – il domicilio eletto nell’abitazione di (OMISSIS), dove venne regolarmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. Neppure sussiste la dedotta questione di incompetenza territoriale del Tribunale di Oristano, dal momento che lo spostamento ad Oristano del procedimento, a seguito della astensione del giudice di Macomer, non ha determinato alcun effetto sulla competenza essendosi trattato, come puntualmente già chiarito, di semplice ripartizione di affari tra sede centrale e sezioni distaccate dallo stesso Tribunale.

2. In ordine alla responsabilità per i contestati reati deve rilevarsi la assoluta inconsistenza delle censure, che ripropongono, con meri adeguamenti formali, i motivi di appello ed incorrono nella sanzione della inammissibilità sotto molteplici profili. In primo luogo per il difetto di specificità atteso che, secondo il combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato. In secondo luogo per il difetto di autosufficienza del ricorso in punto di preteso travisamento della prova, dal momento che il ricorso, pur diffondendosi ampiamente a sostenere che le dichiarazioni di Fi. a dibattimento hanno completamente scagionato F., si limita a riportare brani di tali dichiarazioni, estrapolandoli dal contesto complessivo, in modo tale che gli stessi non valgono a corroborare l’assunto del ricorrente. In terzo luogo in quanto non è affatto vero che la responsabilità si basa solo sulle dichiarazioni di Fi.; prive di riscontri, atteso che vi sono dati oggettivi quali: i risultati della perquisizione effettuata nel garage della moglie di Fi. dove vennero rinvenuti circa 70 oggetti di vario tipo, decespugliatori, saldatore, pressatrice, un gruppo elettrogeno ed in genere oggetti che nulla avevano a che fare con l’attività di meccanico del Fi. e risultati essere provento di diversi furti commessi in vari luoghi, nonchè la pistola in ordine al cui possesso Fi. fece dichiarazioni tra loro contrastanti; i numerosi contatti telefonici con Fi. attestati dai tabulati telefonici e l’intercettazione telefonica in cui Fi. chiede indicazioni a F. circa la "casa di amici"; nonchè altra intercettazione da cui risulta che il "deposito" della merce nel garage era avvenuto in piena notte; le ammissioni dello stesso imputato circa gli assidui rapporti intercorsi con Fi., sia pure dal F. giustificati con il rapporto di amicizia e la qualità del Fi. di proprio meccanico di fiducia; l’accertato arrivo di arrivo al magazzino del F. di un camion di merce alle due di notte, ora assai strana se si trattava di un carico "lecito".

Da ultimo perchè il giudizio di attendibilità di Fi. è stato effettuato dai giudici di merito e risulta confermato dai riscontri cui si è appena fatto cenno. Quanto alle attenuanti generiche, la negativa valutazione ha trovato congrua motivazione nella gravità dei fatti e nel comportamento processuale dell’imputato.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione del motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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