T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 14-10-2011, n. 1778 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 376 del 26 febbraio 2004 il Ministero della Difesa, sul presupposto dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "Comizialità posttraumatica in attuale fase di buon servizio farmacologico", ha liquidato la somma di Euro 7.006,21 a titolo di equo indennizzo.

Con il successivo decreto n. 2174/E del 6.10.2008 (atto impugnato), accertato l’aggravamento della predetta infermità, il Ministero ha liquidato l’ulteriore somma di Euro 56.438,46, scaturita dalla differenza tra quanto complessivamente riconosciuto a titolo di equo indennizzo per la patologia sofferta dal ricorrente (Euro 63.444,67) e quanto già liquidato con il decreto n. 376/2004 (Euro 7.006,21).

Il ricorrente lamenta, tuttavia, che con i decreti suddetti il Ministero della Difesa avrebbe omesso il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali, a suo dire dovute tenuto conto del considerevole ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe concluso il procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo con l’emanazione dell’atto impugnato. Con il presente ricorso, quindi, il sig. Z. chiede la condanna del Ministero intimato al pagamento, in suo favore, delle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sull’indennità liquidata con decreto n. 2174/E del 6.10.2008, a far data dalla scadenza del termine imposto alla P.A. per la conclusione del procedimento o, comunque, a far data dall’emissione del primo decreto concessivo dell’equo indennizzo n. 376 del 26.2.2004.

Con atto depositato in data 15.4.2009 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per chiedere che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile o, in subordine, che venga rigettato nel merito; in particolare, con memoria dell’11.2.2011 la difesa erariale ha eccepito, quanto alla censura relativa alla violazione dei termini procedimentali, che, in difetto di una espressa qualificazione come perentori, detti termini vanno considerati come meramente ordinatori o sollecitatori, cosicchè la loro violazione non determina alcuna illegittimità dell’atto; peraltro, nessun pregiudizio avrebbe subito il ricorrente dal lamentato ritardo, atteso che la liquidazione dell’equo indennizzo disposta con decreto n. 2174/E è stata effettuata applicando i criteri del c.d. "principio dinamico" di cui alla legge n. 312/1980 ed i parametri di cui al d.lgs. n. 193/2003, che prevedono un meccanismo rivalutativo autonomo, ossia la determinazione dell’indennizzo sulla base dei valori stipendiali in godimento alla data del decreto concessivo e non sulla base del trattamento retributivo in godimento nell’anno in cui è stato avviato il procedimento.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato solo in parte.

Come correttamente osservato dalla difesa erariale, invero, è principio consolidato nella giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5759; TAR Lazio Roma, sez. III, 6 maggio 2010, n. 9920; TAR Sicilia Catania, sez. II, 29 luglio 2009, n. 1404) – dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi – quello secondo cui, in caso di ritardata corresponsione delle somme a titolo di equo indennizzo, non è dovuta la rivalutazione monetaria, sia perché tale istituto non ha natura retributiva, sia perché esso è assistito da un autonomo meccanismo di rivalutazione; nella determinazione del quantum, infatti, l’Amministrazione (come è accaduto nel caso in questione) tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, che coincide con la data di emanazione del decreto di concessione dell’equo indennizzo.

Quanto agli interessi legali (nella misura degli interessi corrispettivi) spettanti a norma dell’art. 1282 c.c., in considerazione dei tempi tecnici necessari all’Amministrazione per la conclusione del procedimento di liquidazione – che, in mancanza di una diversa previsione regolamentare, coincide con il termine ordinario di 30 giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data di adozione dell’atto concessorio dell’equo indennizzo – essi sono dovuti a far data dallo spirare del termine fissato per la conclusione del procedimento di liquidazione e fino all’effettivo soddisfo.

Stante quanto sopra, pertanto, va riconosciuto soltanto il diritto del ricorrente ad ottenere quanto dovuto a titolo di interessi corrispettivi, calcolati sulle somme liquidate con ciascuno dei decreti concessori n. 376/2004 e 2174/E del 2008 (rispettivamente Euro 7.006,21 ed Euro 56.438,46), dalla data dello spirare del termine per la conclusione dei rispettivi procedimenti di liquidazione e sino all’effettivo soddisfo.

Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria per i motivi innanzi esposti.

In ragione dell’accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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