T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 14-10-2011, n. 1767 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente principale, dott.ssa D.P.F.A., ha partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Carosino per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo (cat. D posizione economica D1), a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nel Settore Pubblica Istruzione e Servizi sociali del Comune medesimo.

Nella graduatoria finale la ricorrente principale risulta collocata al 2° posto con punti 73,3, dopo la dott.ssa N.A.P., che risulta aver conseguito un punteggio complessivo di punti 73,698.

Degli atti della procedura concorsuale sopra richiamata la dott.ssa D.P. contesta la legittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Bando. Eccesso di potere;

2) Violazione del bando. Eccesso di potere;

3) Violazione del bando. Eccesso di potere;

4) Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta;

5) Violazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 487/94. Eccesso di potere.

Unitamente alla domanda demolitoria, la dott.ssa D.P. ha formulato domanda di risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni non corrisposte a far data dalla approvazione della graduatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carosino, contestando il fondamento del proposto gravame e chiedendone la reiezione.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata (N.A.P.), contestando le deduzioni della ricorrente principale e dispiegando ricorso incidentale.

Alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011, su richiesta del difensore della ricorrente principale, l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

Nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare, con diverse memorie, le rispettive tesi difensive.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2011, dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione.

1. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando di concorso. Detto articolo prevedeva per la valutazione dei titoli complessivi punti 10 (di cui n. 4 per titoli di studio; n. 4 per titoli di servizio; n.1 per curriculum formativo e professionale e n. 1 per titoli vari) e stabiliva, relativamente ai "titoli vari", che l’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per posti corrispondenti a quello a concorso sarebbe stata valutata con punti 0,5, rimettendo alla commissione esaminatrice la valutazione delle idoneità conseguite per posti differenti da quello a concorso, in relazione alla importanza del posto, "ma, in ogni caso, con punteggio inferiore a quello attribuito per posti corrispondenti a quello a concorso".

Ciò premesso, la ricorrente principale evidenzia che per l’idoneità conseguita ad un concorso per vice segretario capo settore Affari generali, Cat. D3, indetto dal Comune di Oria, la commissione esaminatrice le ha attribuito il punteggio di appena 0,05.

La ricorrente principale si duole, in sostanza, della incongruità del punteggio assegnato, sostenendo che esso sia sproporzionato in relazione sia alla categoria di inquadramento che alle funzioni attribuite al vice segretario.

La censura è fondata.

Il vice segretario di un Comune ricopre nella dotazione organica un posto di categoria D3 (corrispondente alla ex VIII^ qualifica funzionale); si tratta, dunque, di un posto di categoria superiore rispetto a quello messo a concorso, che richiede una competenza specifica in tutti i settori dell’amministrazione comunale, dovendo il vice segretario supportare e sostituire il segretario comunale, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, in tutte le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. ( d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), ivi compresa la funzione di sovrintendenza e di coordinamento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Fatta questa premessa, del tutto incongruo si palesa il punteggio attribuito alla ricorrente principale con riguardo alla idoneità conseguita, che se non poteva essere valutata nella misura di punti 0.5, stante l’inequivoca disposizione del bando (peraltro, non contestata dalla ricorrente), doveva essere valutato, secondo criteri di logica e di ragionevolezza, con punteggio di poco inferiore.

Prive di fondamento giuridico si rivelano le considerazioni della controinteressata, che invoca il lapsus calami, rappresentando che nelle schede di valutazioni predisposte dalla commissione l’idoneità conseguita per il medesimo posto messo a concorso era valutabile nella misura di 0,05 (e non 0,5).

Le prescrizioni del bando di concorso, che prevedono l’attribuzione di punti 0,5 per l’idoneità conseguita per il medesimo posto messo a concorso, trovano perfetta corrispondenza nell’art. 87 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dovendo di contro ritenersi che siano invece le schede di valutazione predisposte dalla commissione non coerenti né con il Bando di concorso né con il Regolamento comunale.

2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente principale deduce violazione del bando di concorso ed eccesso di potere per la omessa valutazione del diploma di specialista per le professioni legali conseguito dalla ricorrente nel 2007, dopo una frequenza biennale, con valore di corso postuniversitario, presso l’Università di Bologna.

La ricorrente si duole del fatto che per il titolo in questione non le sia stato attribuito il punteggio di 0,70 o che comunque il predetto titolo non sia stato valutato nell’ambito del curriculum formativo e professionale.

La censura è parzialmente fondata.

Certamente la ricorrente non può rivendicare il punteggio di 0,70, in quanto detto punteggio è previsto dall’art. 84 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi "per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione". Essendo il titolo di studio richiesto dal bando di concorso il diploma di laurea, è evidente che la frequenza di un corso postuniversitario non può, nel caso di specie, essere qualificato come "superiore" rispetto al titolo di ammissione.

La censura è, tuttavia, meritevole di accoglimento con riguardo alla mancata valutazione del predetto titolo, di carattere generale, conseguito dopo la frequenza di un corso di durata biennale ed il superamento di un esame finale (come risulta dalla documentazione in atti), nell’ambito del curriculum formativo e professionale, per il quale il bando di concorso prevedeva un massimo di punti 1, laddove, invece, alla ricorrente principale non è stato attribuito alcun punteggio.

3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente principale deduce violazione del bando ed eccesso di potere per omessa valutazione nell’ambito del curriculum formativo di un corso di diritto penale della famiglia.

La censura è infondata.

Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei singoli corsi formativi di durata limitata a pochi giorni, senza il superamento di un esame finale e di contenuto circoscritto a specifici settori dell’ordinamento giuridico, deve ritenersi devoluta in via esclusiva al giudizio della commissione esaminatrice, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi in cui sussistano elementi concreti, idonei ad evidenziare nell’operato della commissione una palese illogicità o una manifesta contraddittorietà, rilevabili ictu oculi.

Nel caso di specie, la parte ricorrente si limita ad evidenziare la pertinenza del diritto penale di famiglia rispetto al settore dei servizi sociali, senza fornire alcuna specificazione rispetto alla natura della attività formativa svolta ed alla sussistenza di un esame finale e senza addurre alcun elemento ulteriore, anche in relazione alla valutazione dei titoli degli altri candidati, dal quale si possa inferire la manifesta erroneità delle conclusioni della commissione.

4. Con il quarto motivo di gravame, la ricorrente deduce eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Dopo aver evidenziato che nel verbale n. 3 del 21 dicembre 2010 la Commissione di concorso aveva stabilito i criteri di valutazione della prima prova scritta, individuandoli nella "aderenza e completezza dell’elaborato rispetto alla traccia; chiarezza e sinteticità nella esposizione dell’elaborato; appropriatezza della terminologia e del lessico utilizzati; saranno oggetto di valutazione negativa gli errori di ortografia e sintassi", la ricorrente principale evidenzia i numerosi errori di grammatica e di sintassi presenti nel primo elaborato scritto della ricorrente (cui è stato attribuito il punteggio di 21/30) nonché le carenze contenutistiche della prova.

Mutatis mutandis, analoghe considerazioni vengono svolte con riguardo alla seconda prova scritta della controinteressata (cui è stato attribuito il punteggio di punti 22/30), per la quale pure vengono evidenziati ripetuti errori grammaticali e di punteggiatura.

La censura è fondata.

E’ bensì vero che negli ambiti devoluti alla discrezionalità tecnica della amministrazione, il sindacato di legittimità del giudice è contenuto in limiti molto ristretti, ma, nel caso di specie, risulta in maniera evidente che sono stati travalicati i limiti della ragionevolezza e della logicità.

Anche prescindendo dalle pur fondate dedotte carenze contenutistiche, in entrambi gli elaborati della controinteressata sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali, di sintassi e di punteggiatura ("e" senza accento; soggetti non coordinati con i relativi verbi; aggettivi usati impropriamente; sistematico uso non corretto della punteggiatura), rispetto ai quali appare macroscopicamente ingiustificato e sproporzionato il punteggio attribuito alle prove della controinteressata, soprattutto se comparato con il punteggio attribuito alle prove scritte della ricorrente principale.

La dedotta erroneità del giudizio della commissione esaminatrice appare, infatti, viepiù evidente se si pongono a confronto le prove scritte (teorica e pratica) della controinteressata con quelle della ricorrente principale, valutate queste ultime entrambe dalla commissione esaminatrice con punti 21/30 (e, quindi, relativamente alla prova pratica, in misura addirittura inferiore rispetto alla controinteressata), quando invece le prove della ricorrente principale si connotano complessivamente per la correttezza formale, la chiarezza espositiva nonché per una maggiore completezza anche sul piano dei contenuti.

L’assenza di qualsiasi motivazione in merito ai punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice agli elaborati scritti non consente di fare chiarezza su valutazioni che appaiono palesemente discriminatorie, concorrendo ulteriormente a confermare la fondatezza delle doglianze dedotte dalla ricorrente principale.

Se, dunque, la commissione esaminatrice dovesse, anche in sede di riedizione del potere, ritenere congrua l’attribuzione di un giudizio di sufficienza o di più che sufficienza alle prove scritte della controinteressata, tale valutazione non potrà prescindere anche da una adeguata rivalutazione delle prove della ricorrente principale e del punteggio ad esse attribuito, in coerenza con i criteri predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice ed ai principi di imparzialità e buona amministrazione costituzionalmente tutelati.

5. Con l’ultimo motivo di impugnativa, dopo aver evidenziato che la commissione esaminatrice, nel formulare la graduatoria finale ha proceduto alla sommatoria aritmetica dei punteggi conseguiti dai candidati nelle due prove scritte (quella di natura teorica e quella di natura pratica), la ricorrente principale deduce violazione degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 487/1994.

La censura è fondata.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche o teoricopratiche dei pubblici concorsi, stabilito per i concorsi per soli esami dall’art. 7 comma 3 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami, come specificato nel successivo art. 8 comma 4, che deve essere interpretato nel senso che in questi ultimi concorsi il punteggio complessivo (rapportato a cento) è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (Tar Lecce, Sez. II, 7 gennaio 2009 n.11).

Conformemente al suddetto precedente giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, essendo esso stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere preliminarmente alla media dei voti dei candidati riportati nelle prove teoriche e pratiche e quindi alla sommatoria dei quozienti ottenuti con il punteggio per i titoli e con quelli riportati in sede di prova orale.

Né può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità della censura sollevata sia dalla amministrazione resistente che dalla controinteressata, per omessa impugnazione dell’art. 98 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui stabilisce "Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuisce il punteggio finale a ciascun candidato secondo le seguenti modalità; a) nel concorsi per titoli ed esami sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame; b) nei concorsi per esami sommando alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, o pratiche o teorico pratiche, la votazione conseguita nella prova orale".

Il Collegio rileva che le disposizioni di cui all’art. 98 del predetto regolamento comunale sono meramente riproduttive di quelle riportate nell’art. 7, comma 3, (con riguardo ai concorsi per esami) e nell’art. 8, comma 4, (con riguardo ai concorsi per titoli ed esami) del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, per cui non possono considerarsi ostative alla opzione ermeneutica sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa prevalente in materia di concorsi per titoli ed esami.

6. Passando all’esame del ricorso incidentale, la controinteressata si duole anzitutto del fatto che alla ricorrente principale sia stato attribuito il punteggio di 0,05 per l’idoneità relativa al concorso vice segretario capo settore Affari generali, Cat. D3, indetto dal Comune di Oria. A sostegno della dedotta illegittimità evidenzia che il relativo bando di concorso del Comune di Oria prevedeva espressamente: "l’inserimento nella graduatoria finale non darà luogo a dichiarazioni di idoneità a concorso". In subordine, evidenzia comunque l’erroneità del punteggio attribuito, rappresentando che al più le poteva essere attribuito il punteggio di 0,03.

Le censure sono palesemente infondate.

Con riguardo al primo profilo, il fatto che il bando di concorso del Comune di Oria prevedeva che non sarebbero state rilasciate attestazioni di idoneità, non significa che tali attestazioni, una volta rilasciate, come nel caso di specie, siano prive di valore giuridico, non essendo controverso tra le parti che la ricorrente principale è risultata effettivamente idonea (2^ classificata) nel concorso indetto dal Comune di Oria per il reclutamento di n. 1 vice segretario – capo settore Affari generali.

Del pari prive di pregio sono le considerazioni in merito alla erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente principale per tale idoneità (0,05).

Sostiene la ricorrente incidentale che l’amministrazione comunale sarebbe incorsa in un lapsus calami nella redazione del bando e che l’idoneità conseguita per il medesimo posto messo a concorso poteva essere valutata solo con punti 0,05 (anziché 0,5) e che, conseguentemente, al più, alla ricorrente poteva essere attribuito, per l’idoneità conseguita, il punteggio aggiuntivo di 0,03.

Sennonché, come sopra rilevato, le prescrizioni del bando di concorso (che prevedono l’attribuzione di punti 0,5 per l’idoneità conseguita per il medesimo posto messo a concorso) trovano perfetta corrispondenza nell’art. 87 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con la conseguenza che debbono ritenersi erronee le schede di valutazione predisposte dalla commissione e non le prescrizioni del bando di concorso.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la controinteressata lamenta la mancata valutazione del corso di formazione e di aggiornamento professionale in "Diritto e Processo del Lavoro", organizzato dall’Ordine degli avvocati di Taranto.

Richiamati i ben noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla discrezionalità tecnica della amministrazione, la censura non può essere accolta per l’assorbente considerazione che la ricorrente incidentale non specifica le caratteristiche del corso del quale lamenta l’omessa valutazione (la frequenza richiesta, l’eventuale superamento di un esame finale, la natura della attività formativa svolta), limitandosi a riportarne l’oggetto e l’arco temporale di riferimento (ottobre 2006 – giugno 2007), né adduce elementi concreti dai quali si possa inferire la palese illogicità o la manifesta contraddittorietà delle valutazioni effettuate dalla commissione anche in relazione alla valutazione di titoli analoghi degli altri candidati.

8. Con l’ultimo motivo di impugnativa la ricorrente incidentale deduce eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, rappresentando una presunta genericità della prima prova scritta (teorica) della ricorrente principale ed errori di punteggiatura e di sintassi in cui quest’ultima sarebbe incorsa sia nella prova teorica che in quella pratica.

In particolare, la ricorrente incidentale evidenzia il carattere generico della prima prova scritta della ricorrente principale, sostenendo che quest’ultima si sarebbe soffermata a disquisire del diritto di accesso in maniera troppo generica.

Oltre a ciò, la ricorrente incidentale lamenta la presenza nella prova pratica della dott.ssa D.P. di una virgola prima della congiunzione ("sentiti anche il Sindaco e l’Assessore del ramo, e rilevata la concorde volontà…") nonché il fatto che nella prova teorica il participio presente del verbo risalire ("risalenti") non sarebbe stato coordinato con il sostantivo cui si riferisce ("La L. n.328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è giunta a conclusione di un’intensa opera di rifondazione delle antiche strutture normative e sistematiche del servizio sociale italiano, risalenti alla seconda metà dell’ottocento").

La prima censura è palesemente infondata.

Occorre premettere che l’oggetto della prova scritta teorica era costituito dall’analisi del rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza dei dati personali, con specifico riferimento agli atti amministrativi di competenza dei servizi sociali.

Orbene, in disparte ogni considerazione sulla forma espositiva degli elaborati (per la quale il Collegio si richiama alle considerazioni svolte al punto sub 4), dalla mera lettura delle prove in questione risulta evidente che, anche sul piano dei contenuti e dei riferimenti normativi, quella della dott.ssa D.P. risulta più completa e maggiormente rispondente alla traccia proposta rispetto a quella della dott.ssa Nocera, cui pure è stato attribuito il medesimo punteggio (21/30).

Del pari, non meritevoli di accoglimento sono le altre censure formulate dalla ricorrente incidentale.

A tal proposito, la prima osservazione (ossia la presenza nella prova pratica della dott.ssa D.P. di una virgola apposta prima della "e" congiunzione), ancorché corretta, evidenzia un errore di lieve entità, non comparabile con quelli ben più gravi sopra richiamati in cui è incorsa la ricorrente incidentale (cui, peraltro, è stato attribuito, con riguardo alla prova pratica, un punteggio superiore a quello della ricorrente principale); la seconda considerazione risulta, poi, del tutto priva di fondamento, dovendo il participio passato del verbo risalire essere riferito non, come sostiene la ricorrente incidentale, al "servizio sociale italiano", ma alle "antiche strutture normative e sistematiche del servizio sociale italiano"

In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio va accolto limitatamente alle domanda demolitoria, con riguardo alle censure esaminate ai punti 1, 2, 4 e 5 del presente provvedimento, e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato ai fini della rinnovazione della valutazione delle prove scritte (teorica e pratica) e dei titoli della ricorrente principale e di quella incidentale.

La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente principale contestualmente a quella demolitoria è, invece, allo stato, inammissibile, potendo trovare riconoscimento solo ove, a seguito della nuova valutazione delle prove e dei titoli, dovesse essere attribuito alla ricorrente principale un punteggio complessivo superiore rispetto a quello assegnato alla controinteressata e, conseguentemente, dovesse essere definitivamente riconosciuto alla ricorrente principale il diritto ad occupare ab initio nella graduatoria finale la posizione di prima classificata.

Deve essere invece respinto il ricorso incidentale.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della amministrazione resistente. Possono essere compensate tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando così dispone:

– Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale, relativamente alla domanda demolitoria e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato ai fini della rinnovazione della valutazione delle prove scritte (teorica e pratica) della ricorrente principale (D.P.F.A.) e della ricorrente incidentale (N.A.P.) nonché dei relativi titoli;.

– Dichiara, allo stato, inammissibile la domanda risarcitoria presentata dalla ricorrente principale.

– Respinge il ricorso incidentale.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente principale, liquidate in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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