Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34788

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Svolgimento del processo

La corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 11 ottobre 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.S. in ordine al reato di qui al capo a), limitatamente all’episodio del 17 ottobre 2005 e al reato di cui al capo b) l’perchè estinti per prescrizione e lo assolveva dal reato di cui al capo c) perchè il fatto non costituisce reato, per l’effetto riducendo la pena a mesi due di arresto ed Euro 20.000 di ammenda.

Per l’effetto al R. risulta confermata la condanna in appello unicamente per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 44, lett. c) e art. 181, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 per episodi successivi al 7 febbraio 2006 e commessi sino al giugno del medesimo anno, in relazione ad attività di scavo priva di autorizzazione effettuata per permettere al R. di reimpiegare il materiale di scavo presso il cantiere della società Immobiliare da lui amministrata ed, inoltre, per avere proceduto nel medesimo arco temporale all’interramento senza autorizzazione di inerti provenienti da demolizioni in area vincolata. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) violazione dell’art. 64 bis e inutilizzabilità della deposizione resa dal testimone in quanto lo stesso avrebbe dovuto assumere la qualità di indagato, trattandosi di dipendente della società che aveva proceduto all’attività di scavo;

2) illogicità della motivazione in relazione al tenore delle dichiarazioni rese dal C. nella misura in cui le stesse si ritengono valide a comprovare reati asseritamente commessi dopo il (OMISSIS);

3) contrasto della motivazione con il provvedimento di sequestro preventivo eseguito in data (OMISSIS).

Motivi della decisione

In via preliminare ritiene che il collegio di doversi soffermare sul terzo ed ultimo motivo di ricorso con il quale sostanzialmente si fa rilevare la cessazione della permanenza del reato in concomitanza con l’esecuzione del sequestro preventivo. Si assume condivisibilmente che è a tale momento che occorre fare riferimento per il computo del termine della prescrizione che, di conseguenza, deve ritenersi maturata alla data del 7 febbraio 2011.

Poichè il ricorso certamente ammissibile, quanto meno in relazione al primo motivo dedotto, e non ravvisandosi alcuna delle condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p. stanti le conformi motivazioni delle due decisioni di merito circa la responsabilità per il reato contestato al capo a), ritiene il Collegio di dover annullare decisione impugnata senza rinvio per essere reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata senza dubbio.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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