T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 14-10-2011, n. 1766 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame la Società T. insorge avverso il silenzio serbato dal Comune di Ostuni in ordine all’istanza di cui in epigrafe, non avendo quest’ultimo provveduto alla conclusione del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

A) Violazione di legge (art. 2 L. 8 agosto 1990 n. 241;art. 20 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

B) Sulla fondatezza dell’istanza. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

1.1. Nella pubblica udienza del 28 settembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di seguito indicati.

2.1. L’art. 20 del DPR 380/2001 ha previsto che le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini ben definiti, trascorsi i quali, in base al disposto del comma 9, "sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto"; tale disposizione, secondo l’indirizzo assolutamente dominante, va interpretata nel senso che, trascorso tale termine, non si è di fronte ad un silenzio reso significativo dalla legge in termini di diniego implicito della pretesa avanzata, ma ad un silenzioinadempimento coincidente, con la mera inerzia dell’Amministrazione.

In tal senso depone anche l’art. 21 DPR 380/2001 che, qualificando implicitamente il comportamento omissivo dell’Amministrazione quale inerzia procedimentale, prevede la possibilità dell’intervento sostitutivo regionale.

A ciò aggiungasi che il citato art.20 del DPR 380/01 prescrive che l’amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine legalmente assegnatole per la conclusione del procedimento di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, non solo non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, ma addirittura permane nell’obbligo (ex art. 2, I comma della legge n. 241/90) di doverlo fare, soprattutto quando l’istante insista formalmente per l’ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento medesimo.

Peraltro, il silenziorifiuto disciplinato dall’ordinamento è istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10 e successiva giurisprudenza pacifica); tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell’Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall’art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché Cons. St., sez. IV, 4 settembre 1985, n. 333 e 6 febbraio1995, n. 51; sez. V, 6 giugno1996, n. 681 e 15 settembre1997, n. 980, Consiglio Stato, sez. VI, 11 novembre 2008, n. 5628, Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3883).

Difatti, al di là dell’obbligo normativamente imposto alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt. 2 e 3 L. n° 241/90), appartiene ad una giurisprudenza consolidata il principio secondo cui l’Amministrazione è parimenti tenuta a pronunciarsi laddove ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento, nonché tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, qualunque esse siano (C. St. Sez VI 14 ottobre 92 n° 762; T.A.R. Campania I Sez. 28 giugno 2001 n°1034; T.A.R. Puglia – Lecce III sez. 21 dicembre 2007 n. 4370).

2.2. Quanto alla richiesta espressa in ricorso in ordine alla declaratoria della fondatezza dell’istanza rimasta inevasa, il comma 5 dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 (il quale prevede che il giudice amministrativo possa conoscere della fondatezza dell’istanza prodotta dall’interessato alla P.A. e sulla quale si è formato il silenzio inadempimento) deve essere integrato con l’art. art. 31 c.p.a il quale ha specificato, alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, che ciò è possibile "solo quando si tratta di una attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbono essere compiuti dall’amministrazione".

Pertanto, l’esercizio di tale facoltà deve avvenire in sintonia con puntuali parametri fra i quali possono certamente ascriversi la completezza della controversia sotto il profilo documentale ed istruttorio e la sua manifesta fondatezza od infondatezza (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 luglio 2009, n. 6403) anche alla luce della natura vincolata dell’emanando provvedimento.

Il ricorrente in ordine a tale aspetto, non produce sufficienti elementi, sicchè il ricorso va accolto solo nei limiti dell’obbligo di provvedere della P.A. risultando evidente, alla luce delle disposizioni e dei principi suindicati, la illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. comunale intimata sull’istanza proposta dal ricorrente.

3. Il ricorso va quindi accolto limitatamente all’ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza con l’adozione di un provvedimento espresso, sia esso positivo o negativo, in relazione all’istanza di cui in motivazione.

3.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione Comunale alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *