Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1561 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Equitalia Sestri s.p.a. propone ricorso nei confronti del Fallimento N.C. e dell’Agenzia delle Entrate (che sono rimasti intimati) per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva escluso il privilegio generale sui mobili per i crediti aventi ad oggetto l’Irap. Anche l’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la medesima sentenza e nei confronti del Fallimento N.C. nonchè di Equitalia Sestri s.p.a..

2. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

II ricorso di Equitalia Sestri s.p.a. è inammissibile perchè non risultano depositati nè prodotti in udienza prima della relazione gli avvisi di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale nè i destinatari risultano costituiti (v. SU n. 627 del 2008).

Con un unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate, deducendo violazione dell’art. 2752 c.c. in relazione all’art. 2778 c.c., n. 18, sostiene nel proprio ricorso che pure per il periodo antecedente alla intervenuta modifica legislativa deve riconoscersi la sussistenza del privilegio di cui all’art. 2752 c.c. sul credito avente ad oggetto il tributo Irap. La censura è fondata.

Premesso che nella specie si controverte dell’Irap relativa agli anni di imposta 2000, 2001 e 2003 e che pertanto non è applicabile ratione temporis la modifica dell’art. 2752 c.c. introdotta con D.L. n. 159 del 2007 conv. in L. n. 222 del 2007, giova rilevare che, secondo la recente giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. n. 159 del 2007, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. n. 222 del 2007, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c. giustificata sia dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali sia dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione (v. cass. n. 25242 del 2010 e n. 4861 del 2010).

Il collegio ritiene di dare continuità a tale giurisprudenza anche in considerazione del fatto che la stessa normativa che ha abolito l’Ilor ha inserito l’Irap e che non risulta alcuna giustificazione razionale per il divario temporale tra il momento in cui è stata abolita l’Ilor (per la quale era espressamente previsto il privilegio) e il momento in cui il legislatore ha previsto il privilegio per l’Irap (introdotta contestualmente all’abolizione dell’Ilor).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso di Equitalia Sestri s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle relative spese.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere invece accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando la natura privilegiata del credito in contestazione. Considerato che le sentenze sopra richiamate sono intervenute in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso di Equitalia Sestri s.p.a. e accoglie il ricorso dell’Agenzia. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara la natura privilegiata del credito in contestazione. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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