Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34779Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 9 dicembre 2009, ha rigettato l’appello della parte civile T.M.S., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori, avverso la sentenza del 18 aprile 2008 emessa dal Tribunale di L’Aquila, con la quale I.T. e B.E.Y. venivano assolti dal reato di cui agli artt .110, 609 quater e quinquies, 572 c.p., in danno di I.D. ed A., fatti commessi in (OMISSIS). T.M.S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) omessa motivazione sulle risultanze dell’esame protetto della minore D.; 2) omessa motivazione sulle ragioni della sopravvalutazione della perizia dibattimentale di primo grado; 3) mancata assunzione di ulteriore accertamento peritale e contraddittorietà della motivazione sulle valutazioni peritali.

Motivi della decisione

Va rilevato che il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile poichè manca agli atti del fascicolo processuale esaminato da questo Collegio la procura speciale ad impugnare, e l’atto di ricorso per cassazione, depositato il 23 marzo 2010, risulta sottoscritto personalmente dalla parte, sottoscrizione autenticata dal difensore, che però non può assumere validità di atto di ricorso, in quanto non corredato da clausole dalle quali possa emergere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso della parte e assumerne la paternità (così Sez. 6, n. 32563 del 4/6/2010, Egiziano e altro, Rv. 248347, nel caso di specie l’ammissibilità era stata fondata sul fatto che ricorso fosse stato redatto su carta intestata del difensore e che in calce recasse una duplice procura speciale rilasciata allo stesso gli elementi da cui desumere che, con la firma di autentica, questi avesse inteso far propri i motivi di ricorso).

Nè il mandato ad impugnare innanzi alla Corte di Cassazione è contenuto, seppure ad esempio facendo generico richiamo nell’iniziale mandato agli altri gradi di giudizio, nel testo della procura speciale conferita in relazione all’atto di appello.

Di conseguenza, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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