Cons. Stato Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 5548 Comune Spedalità ordinarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.In data 3.12.1993 la appellante Fondazione accoglieva nell’area dei disabili psichici della propria struttura la signora Ambrogia Carissimi, affetta da un grave stato di deterioramento psicofisico, tale da renderla totalmente non autosufficiente e incapace di intendere e di volere. Nei confronti della signora veniva promossa procedura di interdizione con nomina di un tutore il quale, ai fini del pagamento degli oneri di degenza, faceva richiesta al Comune di Osio di Sotto di un contributo economico che il medesimo ente locale provvedeva a erogare.

Nel tempo del ricovero, tuttavia si accumulavano rette di degenza insolute per complessivi euro 60.577,30 riferibili in particolare al periodo 1.1.200031.8.2003

A seguito di formale diffida il Comune di Osio inviava alla Fondazione risposta scritta negando di essere obbligato.

La Fondazione adiva il Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, che respingeva il ricorso sul rilievo, tra l’altro, che se è pacifico che la paziente è titolare di redditi propri e la Fondazione non ha provveduto a incamerarli, tale omissione non può ricadere a danno degli enti pubblici chiamati a concorrere in via sussidiaria in quanto il mancato incasso deve ricollegarsi a una negligenza dell’ente gestore.

Secondo il primo giudice la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n.2810/2009 invocata in proprio favore dalla Fondazione non condurrebbe a conclusioni favorevoli in quanto la stessa ometteva di coinvolgere tempestivamente il Comune convenuto nella situazione di bisogno creatasi intorno all’ospite non attenendosi alla procedura stabilita dall’art. 59 della legge regione Lombardia n. 1 del 1986.

2. Avverso la sentenza del Tar la Fondazione Germani, dopo avere sottolineato di condividere alcuni passaggi fondamentali della sentenza, quali il carattere socio assistenziale delle prestazioni erogate a carico del Comune di residenza, con il primo motivo assume che nessuna negligenza potrebbe imputarsi alla Fondazione che ha ottemperato alle comunicazioni di sua spettanza indirizzandole agli enti e ai soggetti interessati, in primis al Comune di Osio di Sotto, preposto per legge a fare fronte ai conseguenti oneri sociali di degenza. A tali soggetti, destinatari delle comunicazioni, spettava il dovere di attivarsi per riscuotere pensioni e indennità eventualmente spettanti al paziente non avendo la Fondazione, in punto, nessuna titolarità e nessun potere di incamerare direttamente tali emolumenti sostituendosi all’iniziativa dell’ospite o dei parenti tenuti agli alimenti.

In particolare il Comune avrebbe dovuto interloquire, controllare e bloccare un uso distorto da parte della figlia dell’assistita degli emolumenti di titolarità della madre.

Con il secondo motivo la appellante reitera sostanzialmente quanto già sostenuto nel primo motivo sottolineando che il giudizio in oggetto riguarda l’accertamento dell’obbligo di pagamento di rette insolute per le quali da tempo la Fondazione metteva al corrente l’ente locale della situazione debitoria che si stava accumulando.

L’appellato Comune non si è costituito.

In vista dell’udienza di trattazione la Fondazione ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

3. L’appello merita accoglimento.

Risulta pacifico anche per l’appellante il fatto che le spese di ricovero, per chi sia privo di mezzi, sono a carico del Comune di soccorso, ossia del Comune di residenza alla data del ricovero, se il ricovero stesso ha natura di assistenza sociale, mentre sono a carico del servizio sanitario nazionale, tramite il servizio locale del luogo di ricovero, se quest’ultimo ha natura riabilitativa in vista di una possibile guarigione o di un possibile miglioramento. Nel caso in esame, non è in contestazione che il ricovero sia a titolo di assistenza sociale.

È poi provato che il giudizio in esame riguarda l’accertamento dell’obbligo di pagamento di rette insolute relative al periodo 1.1.2000- 31.8.2003 per un importo di euro 60.577,30 oltre agli interessi legali dalle date delle fatture sino al saldo sulla base degli artt. 2325 del DPR 24.7.1977 n. 616, secondo cui le funzioni riguardanti l’organizzazione e la prestazione dei servizi di assistenza sociale competono ai Comuni in cui il paziente aveva la residenza all’epoca del ricovero, dell’art. 2 del D.P.C.M. 8.8.985, dell’art. 3, comma 2 del DPCM 14.2.2001, dell’art. 6 comma 4 della legge quadro n. 328 dell’8.11.2000.

Rifacendosi ad altro giudicato del Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2540/2009, il primo giudice afferma che è pacifico che la paziente sia titolare di redditi propri e la Fondazione non ha provveduto a incamerarli con l’effetto che tale omissione non può ricadere in danno degli enti pubblici chiamati a concorrere in via sussidiaria in quanto il mancato incasso deve ricollegarsi a una negligenza dell’ente gestore.

L’assunto del primo giudice in ordine alla negligenza dell’ente gestore non è condivisibile.

Ed invero l’appellante ha più volte segnalato (con documentazione depositata) la situazione debitoria della signora Carissimi, tuttavia il Comune di Osio di Sotto non ha provveduto al recupero del credito nei confronti della obbligata Pilenga Gesuina, figlia della assistita, pur avendo lo stesso Comune riconosciuto la signora Carissimi, meritevole di ottenere una integrazione economica per il pagamento delle rette, non essendo titolare di entrate sufficienti a coprire i costi della degenza.

Peraltro le conclusioni del primo giudice appaiono contrarie ad un condivisibile precedente di questo Consiglio di Stato riguardante questione similare e che si richiama per relationem, che ha ritenuto "..la facoltà dell’Istituto di richiedere il pagamento del ricovero, in ogni caso, al Comune di soccorso" (V, 2810/2009).

E" stato rilevato infatti che nella normativa regionale, in specie nell’articolo 63, comma 3 della legge regionale della Lombardia 7 gennaio 1986 n. 1 sui servizi socioassistenziali (ora abrogata e sostituita con la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3) è previsto un diritto di rivalsa a favore dei Comuni nei confronti dei parenti abbienti dell’infermo tenuti agli alimenti, nel contempo non si evince alcun obbligo da parte del mero gestore del servizio di preventiva escussione dei soggetti ospitati in una materia che riguarda il riparto dei costi sociali tra cittadino e l’ente locale.

Va infatti considerato, da una parte, che gli istituti di ricovero hanno necessità di ricevere subito il denaro delle rette con cui devono provvedere alla cura di persone che non possono certo dimettere per mancato pagamento, dall’altra, che l’amministrazione di tali istituti non può essere gravata di incombenti che non le sono connaturali; laddove il Comune di residenza del ricoverato è anche l’ente che, normalmente, conosce la situazione economica e familiare del ricoverato e che, in ogni caso, ha i mezzi e gli uffici idonei per effettuare le ricerche e ottenere le certificazioni eventualmente occorrenti; oltre al fatto che può rendersi necessario che il Comune debba determinare la quota di spesa a proprio carico e quella per la quale rivalersi.

4. In tali termini l’appello merita accoglimento spettando alla Fondazione ricorrente il pagamento integrale delle rette di degenza non corrisposte nel periodo considerato; pertanto in parte qua la sentenza del primo giudice deve essere riformata, il ricorso in primo grado accolto.

5. Spese e onorari seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna il Comune di Osio di Sotto alle spese e onorari del giudizio nella misura di euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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