Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1556 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate prepone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Cosenza, nel giudizio introdotto dalla spa COS.IR. con l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’IIOR per gli anni 1991 e 1992, con i quali venivano ripresi a tassazione costi, in presenza di contabilità regolarmente tenuta, ha confermato la decisione di accoglimento dei ricorsi.

Il giudice d’appello ha affermato infatti, in via preliminare, che andava respinta "la pretesa carenza di motivazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36", ed ha poi ritenuto, testualmente, "per il resto la sentenza impugnata non soggetta a censure. I primi giudici, infatti, hanno svolto un esame approfondito circa le contestazioni contenute nell’accertamento riguardante sia l’anno 1991 che l’anno 1992. Le conclusioni a cui essi sono pervenuti sono condivise da questa Commissione che le fa proprie e alle quali si riporta".

La spa SIELTE, già spa CO.SIR., resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando "nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5", l’amministrazione ricorrente censura la decisione per difetto assoluto di motivazione, in quanto essa si limiterebbe a rinviare per relationem alla decisione di primo grado, senza in alcun modo tenere in considerazione le articolate argomentazioni dell’appellante nè lasciare intravedere il percorso logico seguito per addivenire alla reiezione dell’appello, vanificando così l’esistenza di un secondo grado del processo.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che "la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativi desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione" (ex multis, Cass. n. 2196 del 2003, n. 2268 del 2006, n. 15483 del 2008).

La sentenza impugnata, la cui motivazione si esaurisce in quanto supra integralmente trascritto, incorre appunto nel vizio denunciato.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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