Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34776 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte d’Appello di Genova con sentenza emessa il 7 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza all’esito di rito abbreviato emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di La Spezia del 9 dicembre 2009, ha ridotto la pena a C.I., imputato del reato di cui all’art. 609 bis c.p., art. 600 ter c.p., perchè compiva atti sessuali in danno della minore di anni quattordici Ca.El., fatto avvenuto in (OMISSIS);

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore chiedendone l’annullamento per violazione di legge, in quanto il disposto della sentenza non indica l’entità della pena, riportata unicamente nella parte motiva;

Considerato che il ricorso è fondato in quanto il dispositivo della sentenza di secondo grado, che riforma la dosimetria della pena inflitta in primo grado, deve contenere, ex artt. 533 e 546 c.p.p., anche la determinazione della pena inflitta; che il dispositivo della sentenza impugnata contiene invece solo l’indicazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il computo della pena è stato esplicitato dai giudici solo nella parte motiva che individua la sanzione in anni uno e mesi sei di reclusione;

che pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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