Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1554 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La srl Parga propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 51/45/06, depositata il 5 giugno 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), in riforma della decisione di primo grado ha confermato l’avviso con il quale l’ufficio aveva respinto la domanda della contribuente, presentata il 26 giugno 2003, di definizione automatica per gli anni pregressi, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, dell’IRPEG per l’anno 2000, per la presenza di una causa ostativa, costituita dalla intervenuta notifica, un anno prima, di un processo verbale di constatazione con esito positivo, non definito, come prescritto per i processi verbali di constatazione, secondo le modalità fissate ai successivi artt. 15 e 16.

La materia imponibile rilevata era costituita dalla plusvalenza iscritta in bilancio dalla srl Parga in seguito al conferimento transfrontaliero di azioni della spa Camuzzi Gazometri a favore della società olandese Mill Hill Investments BV: secondo il verbale di constatazione, tale plusvalenza era ammontante a lire 310.795.056.348, nel caso si assumesse come valore di realizzo il valore iscritto nel bilancio della conferente, ovvero di lire 332.384.466.848, nel caso si assumesse come valore di realizzo la somma iscritta nel bilancio della conferitaria. Secondo il giudice d’appello il processo verbale di constatazione aveva avuto "esito positivo", perchè indicava dei maggiori componenti positivi, sui quali poteva essere applicata, per la definizione, la percentuale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, lett. a); la scelta di quale dei due importi rilevasse per la definizione del p.v.c. era questione estranea al giudizio, essendo sufficiente, per rimanere nell’ambito del richiesto, constatare che dal processo verbale emergevano maggiori redditi. E non essendo stato definito il detto processo verbale ai sensi dell’art. 15, le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9 non potevano essere applicate, sicchè il diniego di condono impugnato doveva ritenersi legittimo.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la contribuente denuncia omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; con il secondo e con il terzo motivo, violazione delle norme di diritto previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 9, 14 e 15 sotto due distinti profili, nonchè per vizio di motivazione sul punto. La ricorrente si duole che il processo verbale di constatazione notificato sia stato considerato causa ostativa della definizione cd. tombale, ritenendosi che esso abbia avuto "esito positivo", laddove un tale esito avrebbe potuto ravvisarsi solo qualora l’atto avesse contenuto tutti gli elementi necessari e sufficienti a consentire al contribuente la definizione nei termini prescritti dalla stessa legge di condono per i processi verbali di constatazione, essendo a tal fine indispensabile che esso indicasse un ben preciso ammontare imponibile, su cui applicare l’aliquota prevista dall’art. 15, e non potendosi considerare integrata la fattispecie ove fossero ipotizzati due diversi rilievi, di diverso ammontare, entrambi scaturenti del medesimo presupposto d’imposta, ma alternativi e non cumulabili; il detto "esito positivo", poi, era ravvisabile solo qualora i rilievi in esso ipotizzati non risultassero palesemente infondati, ovvero fossero stati giudicati infondati, in via amministrativa e/o giudiziale, e qualora i rilievi siano sostanziali e non meramente formali, come quelli inidonei ad influire sulla misura dell’imponibile e/o dell’imposta a carico del contribuente verificato.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente siccome strettamente legati – senza tuttavia tacere che il primo motivo, con il quale si denunciano violazioni di legge, è privo del quesito prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – sono infondati.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "la definizione automatica per gli anni pregressi, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, presupponendo l’assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell’amministrazione, è preclusa nel caso di notifica sia di un processo verbale di constatazione con esito positivo, sia di un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, sia di un invito al contraddittorio, di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, con la conseguenza che per il verificarsi dell’effetto impeditivo di tale forma di condono non è necessario che la notifica del processo verbale di constatazione sia seguita da quella dell’invito al contraddittorio, nè rileva in senso contrario, nel caso di sola notifica di un invito al contraddittorio, la successiva eventuale emissione di un avviso di accertamento" (Cass. n. 8616 e n. 8618 del 2011).

La L. n. 289 del 2002, art. 9 sotto la rubrica Definizione automatica per gli anni pregressi regola un’ipotesi di condono che si realizza con il pagamento di una quota, dell’8%, dell’imposta dichiarata, mentre la definizione dei processi verbali di constatazione si perfeziona, secondo il successivo art. 15, canna 4, lett. a), mediante il pagamento di un importo calcolato applicando l’aliquota del 18% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo, e quindi con il versamento di un valore significativamente maggiore.

La prima specie di definizione, come si vede, basata com’è sulla spontanea dichiarazione del contribuente, presuppone l’assenza di ogni attività accertativa da parte dell’amministrazione, il che spiega perchè l’art. 9, al comma 14 preveda espressamente che le disposizioni dell’articolo non si applicano non solo quando il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 1, ma, tra le altre ipotesi, qualora, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero sia stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.

In ciascuna di queste tre ipotesi si è svolta infatti un’attività prodromica all’accertamento o già esauritasi nell’emissione di un avviso da parte dell’amministrazione, che si colloca oltre la mera dichiarazione presentata dal contribuente.

Verbale di constatazione con esito positivo, pertanto, è l’atto con il quale, come nella specie, a conclusione dell’indagine si segnali all’ufficio finanziario, per le valutazioni e le determinazioni a quello spettanti, l’esistenza di materia imponibile, e cioè, per le imposte sui redditi, come si legge alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 4, lett. a), di "maggiori componenti positivi" e/o di "minori componenti negativi".

Conviene in proposito ricordare che per le operazioni compiute nel corso di accessi, ispezioni e verifiche i funzionari procedenti sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6 – applicabile all’accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 -, "che non prescrive affatto, tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all’acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall’Amministrazione per l’emanazione dell’eventuale avviso di accertamento" (Cass. n. 10381 del 2011).

La sentenza impugnata è perciò del tutto immune dai vizi ad essa addebitati dalla contribuente, il cui ricorso deve essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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