T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 544 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente fa presente di essere un vigile del fuoco in servizio presso il nucleo elicotteristi del Comando dei vigili del fuoco di Pescara; egli ha preso parte alle campagne antincendi boschivi effettuando un numero di missioni superiori al minimo richiesto, maturando in tal modo il diritto al compenso, secondo quanto previsto dall’ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile del 21 febbraio 1986.

Al ricorrente spetta quindi il compenso speciale, che quantifica; fa presente di aver proposto apposita domanda ai competenti uffici, senza ottenere alcun risultato.

Dopo ulteriori richieste, con una nota apposita il Dipartimento della Protezione civile negava la possibilità del pagamento della richiesta indennità.

Il ricorrente proponeva indi ricorso al Tribunale di Pescara sezione lavoro, ma il giudice con sentenza del 2007 dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

A sostegno il ricorrente deduce innanzitutto la contraddittorietà tra atti, in quanto il Ministero in un primo momento aveva ammesso la debenza del compenso speciale, riconoscendo il diritto del personale alla percezione dell’indennità, salvo in un momento successivo mutare idea citando l’ordinanza del 14 novembre del 2002; quest’ultima – ad avviso del ricorrente – non potrebbe derogare al principio secondo cui la vicenda era regolamentata dalla normativa precedente in vigore al momento dal servizio espletato.

Con un altro articolato motivo il ricorrente deduce la violazione dei principi di eguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento dell’amministrazione, e quindi degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione.

Conclude chiedendo che venga accertato il suo diritto alla percezione del compenso in relazione alle campagne antincendio, che vengano condannati i Ministeri competenti al pagamento del compenso maggiorato degli interessi, con vittoria di spese.

Resiste in giudizio l’Avvocatura dello Stato che deposita una nota del ministero, dove si sostiene l’intervenuta prescrizione della domanda giudiziale. Nella nota si contesta poi anche nel merito il ricorso concludendo per il suo rigetto.

Con apposita memoria di replica il ricorrente contesta l’eccezione di prescrizione, inammissibile in quanto non formalizzata nella memoria di costituzione, laddove non potrebbe essere contenuta nella nota ministeriale richiamata. Il ricorrente sostiene poi che comunque i termini di prescrizione sarebbero stati ripetutamente interrotti.

Nel corso della pubblica udienza del 22 settembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso è la domanda di riconoscimento dell’indennità spettante al ricorrente pilota di elicottero che ha effettuato un numero minimo di missioni in operazioni di incendio boschivo con elicotteri.

Il presente ricorso era stato proposto inizialmente avanti al giudice ordinario, il quale ha declinato la propria giurisdizione, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 bis del decreto legislativo 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 1 della legge 252 del 2004, che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la potestà di decidere sulle controversie relative al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Va a questo punto esaminata la questione della prescrizione del diritto fatto valere in ricorso.

La prescrizione quinquennale, che viene sollevata dall’avvocatura dello Stato in una nota dell’amministrazione fatta propria dall’avvocatura medesima, risulta – sulla base della documentazione in atti depositata dal ricorrente e non contestata da controparte – ripetutamente interrotta, innanzitutto con la formulazione nel 2003 di apposita istanza di conciliazione, poi con varie domande rivolte all’amministrazione, cui è seguita nel 2006 la proposizione del ricorso innanzi al giudice civile, conclusosi con la citata sentenza resa in detto giudizio nel 2007, passata in giudicato nel 2008. L’eccezione di prescrizione quindi, da ritenersi ammissibile in quanto la nota dell’amministrazione viene fatta propria dall’Avvocatura dello Stato, non risulta nel caso in esame fondata, risultando il termine ripetutamente interrotto.

La questione va quindi esaminata nel merito: va da subito osservato che il ricorso merita accoglimento.

Invero, l’ordinanza del ministero della protezione civile n. 688/FPC del 21 febbraio 1986, ha previsto il riconoscimento di una specifica indennità ai piloti che abbiano effettuato numero minimo di missioni in operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con elicotteri dotati di benna. La successiva ordinanza del 14 novembre del 2002 non può derogare al principio secondo cui la vicenda va regolamentata dalla normativa in vigore al momento dal servizio espletato.

Invero, lo speciale compenso previsto dall’ord. min. 21 febbraio 1986 n. 688 deve essere riconosciuto a tutti membri degli equipaggi di volo impiegati nella lotta agli incendi boschivi, in relazione ai turni di servizio predisposti dall’Amministrazione e indipendentemente dal fatto che durante il periodo di servizio siano stati effettivamente utilizzati in attività di spegnimento di incendi in atto e dal numero delle eventuali missioni di spegnimento mensili effettuate, atteso che anche l’inserimento nel turno di servizio per l’eventuale intervento per lo spegnimento di un incendio in atto soddisfa la ratio istitutiva del compenso.

La giurisprudenza sulla questione, condivisa da questo Collegio, risulta pacifica (si vedano in particolare Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2647 del 2009; sezione VI, n. 3228 del 2008; TAR Toscana, n. 499 del 2011).

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con l’accertamento della spettanza, per cui l’indennità deve essere calcolata e liquidata dall’amministrazione al ricorrente, maggiorata solamente degli interessi legali.

Le spese di giudizio, dal momento che la giurisprudenza sul punto risulta pacifica, e altresì nella considerazione che il presente ricorso risulta identico ad altri decisi in data odierna, vanno poste a carico dell’amministrazione e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna il Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000 (mille) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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