Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha riconosciuto a B.A.L., residente in Italia, il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF sulla pensione corrispostale dall’Istituto lussemburghese di assicurazione contro la vecchiaia e l’invalidità.

Il giudice a quo è pervenuto a detta conclusione ritenendo che, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 3 giugno 1981, ratificata con L. 14 agosto 1982, n. 747 – secondo il quale, in deroga a quanto previsto al paragrafo 1, "le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato" -, le pensioni pagate in Lussemburgo in applicazione della legislazione sulla previdenza sociale sono imponibili in Lussemburgo, pur essendo "giustificato il comportamento dell’Ufficio che intende verificare se dette ritenute alla fonte sono state effettivamente operate nel paese erogatore della pensione". 2. La B. non si è costituita.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", lamentando che il giudice a quo non ha rilevato, nonostante l’espressa eccezione formulata dall’Ufficio nell’atto di appello, che la contribuente non ha fornito alcuna prova che le somme percepite fossero state assoggettate a tassazione in Lussemburgo.

Con il secondo motivo, è denunciata la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 15 e dell’art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. n. 747 del 1982), chiedendo se, in base al citato paragrafo 2 dell’art. 18, le pensioni corrisposte, ai sensi della legislazione lussemburghese sulla sicurezza sociale, a soggetti residenti in Italia vanno sottoposte a tassazione concorrente in Italia e in Lussemburgo.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

L’art. 18 della Convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata e resa esecutiva con L. 14 agosto 1982, n. 747, stabilisce, con riguardo alle "pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica", che:

"1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo I, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato".

Deve in primo luogo ritenersi che, come sostiene la ricorrente nel secondo motivo, il riportato paragrafo 2 va interpretato nel senso di prevedere che le erogazioni ivi contemplate sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati contraenti, secondo la disciplina in ciascuno di essi prevista.

Induce a tale conclusione il fatto che in tale paragrafo manca, a differenza del paragrafo 1, l’avverbio "soltanto", con la conseguenza che la potestà impositiva non spetta ad uno solo degli Stati contraenti (quello della residenza o quello della fonte del reddito), bensì ad entrambi, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari.

Del resto, nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni non è infrequente che la potestà impositiva venga attribuita, anzichè in via esclusiva ad uno dei due Stati, ad entrambi in via concorrente, con conseguente applicazione della norma (di chiusura) secondo la quale uno di essi (solitamente quello di residenza) deve prevedere strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo (art. 24 della Convenzione in esame) (Cass. n. 23001 del 2010, cit., in motivazione; cfr., anche, Cass. n. 6108 del 2011).

2.2. Va parimenti accolto il primo motivo, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata che la contribuente non ha dimostrato, pur evidentemente spettando a lei il relativo onere (e non già all’Ufficio, come ritiene il giudice a quo), il presupposto giuridico della propria pretesa, e cioè la doppia imposizione, derivante dalla circostanza dell’avvenuto assoggettamento a tassazione in Lussemburgo della somma erogatale dal locale Ente previdenziale.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della B..

4. Sussistono giusti motivi, in considerazione della sostanziale novità della questione e del fatto che la giurisprudenza citata è successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *